Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Prot. n. 6428/21

Roma, 12 agosto 2004

 

Al Ministero dell’istruzione, università e ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale del personale della scuola

e. p. c.Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

IGOP 

Oggetto: D.L. 28 mangio 2004 n. 136 convertito con legge n. 186/2004.
Trattenimento in servizio personale scolastico
 

Con riferimento a1la Vs. richiesta di parere n. 546 del 6 agosto u.s., concernente l’argomento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L’art. 1-quater del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. convertito con legge n. l86/2004, integrando la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 16 del d.lgs. 503/1992, stabilisce che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche elencate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 possano richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. L’amministrazione ha la facoltà, in base alle proprie esigenze. di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati ambiti, in funzione dell’efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata prevista dalla normativa vigente.

In base a tale disposizione, l’amministrazione sulla base di effettive e motivate esigenze che ne giustifichino il trattenimento in servizio e del possesso da parte dello stesso richiedente di particolari requisiti professionali in determinati o specifici ambiti può, nel rispetto dell’art. 39 della 1egge 449/97, trattenere in servizio un proprio dipendente fino al compimento del settantesimo anno di età. Nell’ottica di una piena attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, il legislatore ha, inoltre, previsto che tale verifica debba essere comunque svolta in funzione del buon andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione di personale e, quindi, dei processi organizzativi e di riordino in corso. Sotto tale punto di vista va, pertanto, evidenziato che l’attività di valutazione diretta all’accoglimento della richiesta di trattenimento in servizio debba tenere necessariamente conto del più complesso processo di programmazione dei fabbisogni di personale e del rispetto dei vincoli fissati in materia dalla normativa vigente. Si ricorda, infatti, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a programmare le nuove assunzioni e le relative procedure computando le cessazioni previste al fine di non duplicare i costi e di garantire i vincoli della riduzione della spesa. nel rispetto delle prescrizioni relative alla consistenza del personale nelle pubbliche amministrazioni contenute nelle ultime 1eggi finanziarie.

Ciò posto, come anche evidenziato da codesta Amministrazione, l’organizzazione dei servizi scolastici, anche per gli aspetti relativi alle cessazioni del personale e il trattenimento oltre i limiti di età, è disciplinata da disposizioni speciali che ne definiscono le procedure e gli adempimenti in relazione all’anno scolastico, ai fine di garantirne l’ordinato inizio e il corretto svolgimento. In particolare, a tal fine, l’art. 1, comma 2, del DPR 35l/1998 prevede che con Decreto ministeriale sia stabilito annualmente il termine di scadenza per la presentazione delle domande di cessazione o di trattenimento in servizio, che per l’anno scolastico 2004-2005 è stato fissato al 10 gennaio 2004 con il DM 30 ottobre 2003.

In assenza di eventuali misure di coordinamento tra la disposizioni di cui al citato articolo 1-quater e !‘art. 1, comma 2, del DPR 351/1998 che potrebbero essere adottate a partire dall’anno scolastico 2005-2006, la norma generale riguardante la richiesta di trattenimento in servizio deve ritenersi comunque vigente, in base ai principi generali anche per il personale della scuola, pur essendo la sua applicazione subordinata al rispetto dei requisiti e delle procedure sopra ricordate.

In relazione a tale ultimo aspetto va, quindi, sottolineato che, considerata l‘incidenza della norma in esame sui comp1esso iter procedimentale di assegnazione dei posti vacanti previsto dalla disciplina di settore vigente, avviato alla scadenza del termine indicato dal DM 30 ottobre 2003, per l’eventuale accoglimento delle richieste di trattenimento in servizio questa Amministrazione dovrà tenere conto di tutti i provvedimenti di riorganizzazione del servizio scolastico per l’anno 2004-2005 adottati, in coerenza con la normativa concernente la programmazione triennale dei fabbisogni e le assunzioni, sulla base delle istanze di cessazione dal servizio o trattenimento presentate alla data del 10 gennaio 2004.

L’Amministrazione nell’esaminare le richieste presentate ai sensi dell’art. 1-quater del D.L. 136/2004, nel testo convertito con L. 186/2004, considerato che per ìl corrente anno nel settore della scuola non si applica il blocco delle assunzioni come previsto dall’art. 3, comma 58, della legge n. 350/2003, terrà conto delle eventuali esigenze calcolato in base alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale e di quelle individuate a seguito dell’esaurimento delle procedure relative alle istanze di collocamento a riposo e trattenimento in servizio delineate, per l’anno scolastico 2004-2005, dal DM 30 ottobre 2003 e dalla Circolare esplicativa 21 novembre 2003. Tale esame non potrà prescindere da una verifica particolarmente accurata diretta a garantire ìl perseguimento dell’efficace andamento del servizio, che, in tale caso, sicuramente va individuato anche con l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, tenendo conto degli obiettivi del rispetto della programmazione della riduzione di personale come esplicitamente previsto dalla norma in esame.

In generale, infine, si coglie l’occasione per precisare che l’accoglimento delle richieste di trattenimento in servizio dovrà necessariamente comportare l’aggiornamento della programmazione triennale dei fabbisogni e degli oneri derivanti dalla assunzioni autorizzate.

Sulla questione in esame si ritiene, comunque, necessario acquisire l’avviso del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato Igop.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

 

   
   


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