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Presidenza del Consiglio dei
Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
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Prot. n. 6428/21 |
Roma, 12 agosto 2004 |
Al Ministero dell’istruzione,
università e ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale del personale
della scuola
e. p. c.Ministero dell’economia
e delle finanze Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
IGOP
Oggetto: D.L. 28 mangio 2004 n.
136 convertito con legge n. 186/2004.
Trattenimento in servizio personale scolastico
Con riferimento a1la Vs. richiesta di parere n. 546 del 6 agosto u.s.,
concernente l’argomento in oggetto, si rappresenta quanto segue.
L’art. 1-quater del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. convertito con legge
n. l86/2004, integrando la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 16 del
d.lgs. 503/1992, stabilisce che i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche elencate dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 possano
richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del
settantesimo anno di età. L’amministrazione ha la facoltà, in base alle
proprie esigenze. di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati ambiti,
in funzione dell’efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle
disposizioni in materia di riduzione programmata prevista dalla normativa
vigente.
In base a tale disposizione, l’amministrazione sulla base di effettive
e motivate esigenze che ne giustifichino il trattenimento in servizio e
del possesso da parte dello stesso richiedente di particolari requisiti
professionali in determinati o specifici ambiti può, nel rispetto
dell’art. 39 della 1egge 449/97, trattenere in servizio un proprio
dipendente fino al compimento del settantesimo anno di età. Nell’ottica di
una piena attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità
dell’attività amministrativa, il legislatore ha, inoltre, previsto che
tale verifica debba essere comunque svolta in funzione del buon andamento
dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione di
personale e, quindi, dei processi organizzativi e di riordino in corso.
Sotto tale punto di vista va, pertanto, evidenziato che l’attività di
valutazione diretta all’accoglimento della richiesta di trattenimento in
servizio debba tenere necessariamente conto del più complesso processo di
programmazione dei fabbisogni di personale e del rispetto dei vincoli
fissati in materia dalla normativa vigente. Si ricorda, infatti, che le
amministrazioni pubbliche sono tenute a programmare le nuove assunzioni e
le relative procedure computando le cessazioni previste al fine di non
duplicare i costi e di garantire i vincoli della riduzione della spesa.
nel rispetto delle prescrizioni relative alla consistenza del personale
nelle pubbliche amministrazioni contenute nelle ultime 1eggi finanziarie.
Ciò posto, come anche evidenziato da codesta Amministrazione,
l’organizzazione dei servizi scolastici, anche per gli aspetti relativi
alle cessazioni del personale e il trattenimento oltre i limiti di età, è
disciplinata da disposizioni speciali che ne definiscono le procedure e
gli adempimenti in relazione all’anno scolastico, ai fine di garantirne
l’ordinato inizio e il corretto svolgimento. In particolare, a tal fine,
l’art. 1, comma 2, del DPR 35l/1998 prevede che con Decreto ministeriale
sia stabilito annualmente il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di cessazione o di trattenimento in servizio, che per l’anno
scolastico 2004-2005 è stato fissato al 10 gennaio 2004 con il DM 30
ottobre 2003.
In assenza di eventuali misure di coordinamento tra la disposizioni di
cui al citato articolo 1-quater e !‘art. 1, comma 2, del DPR 351/1998 che
potrebbero essere adottate a partire dall’anno scolastico 2005-2006, la
norma generale riguardante la richiesta di trattenimento in servizio deve
ritenersi comunque vigente, in base ai principi generali anche per il
personale della scuola, pur essendo la sua applicazione subordinata al
rispetto dei requisiti e delle procedure sopra ricordate.
In relazione a tale ultimo aspetto va, quindi, sottolineato che,
considerata l‘incidenza della norma in esame sui comp1esso iter
procedimentale di assegnazione dei posti vacanti previsto dalla disciplina
di settore vigente, avviato alla scadenza del termine indicato dal DM 30
ottobre 2003, per l’eventuale accoglimento delle richieste di
trattenimento in servizio questa Amministrazione dovrà tenere conto di
tutti i provvedimenti di riorganizzazione del servizio scolastico per
l’anno 2004-2005 adottati, in coerenza con la normativa concernente la
programmazione triennale dei fabbisogni e le assunzioni, sulla base delle
istanze di cessazione dal servizio o trattenimento presentate alla data
del 10 gennaio 2004.
L’Amministrazione nell’esaminare le richieste presentate ai sensi
dell’art. 1-quater del D.L. 136/2004, nel testo convertito con L.
186/2004, considerato che per ìl corrente anno nel settore della scuola
non si applica il blocco delle assunzioni come previsto dall’art. 3, comma
58, della legge n. 350/2003, terrà conto delle eventuali esigenze
calcolato in base alla programmazione triennale dei fabbisogni di
personale e di quelle individuate a seguito dell’esaurimento delle
procedure relative alle istanze di collocamento a riposo e trattenimento
in servizio delineate, per l’anno scolastico 2004-2005, dal DM 30 ottobre
2003 e dalla Circolare esplicativa 21 novembre 2003. Tale esame non potrà
prescindere da una verifica particolarmente accurata diretta a garantire
ìl perseguimento dell’efficace andamento del servizio, che, in tale caso,
sicuramente va individuato anche con l’ordinato avvio dell’anno scolastico
2004-2005, tenendo conto degli obiettivi del rispetto della programmazione
della riduzione di personale come esplicitamente previsto dalla norma in
esame.
In generale, infine, si coglie l’occasione per precisare che
l’accoglimento delle richieste di trattenimento in servizio dovrà
necessariamente comportare l’aggiornamento della programmazione triennale
dei fabbisogni e degli oneri derivanti dalla assunzioni autorizzate.
Sulla questione in esame si ritiene, comunque, necessario acquisire
l’avviso del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato Igop.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
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