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Ordinanza
ministeriale n. 215
Artt. 21-22
Roma, 15 luglio 1991
Oggetto: Elezione degli organi collegiali a
livello di circolo - istituto
TITOLO II - Procedura semplificata per
l'elezione delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe, di
interclasse e di intersezione, Elezione delle rappresentanze degli
studenti nei consigli di classe e di istituto.
ART. 21
Elezione delle rappresentanze dei genitori nei
consigli di classe, di interclasse di intersezione e dei rappresentanti
degli studenti nei consigli di classe e nei consigli d'istituto:
assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale.
1.Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside
convoca per ciascuna classe - o per ciascuna sezione (scuole materne) -
l'assemblea dei genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado e
artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali assemblee
debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al
fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla
gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di
espressione del voto.
2.L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta
di programma didattico-educativo del direttore didattico o preside, o di
un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità
indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di
interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della
componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado e
artistiche di quella studentesca.
3.In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli
studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche
i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole
secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il
consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R.
31 maggio 1974, n.416. Le liste predette sono presentate dal 20° al 15°
giorno antecedente le votazioni.
ART. 22
Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e
organizzazione delle assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione dei
seggi - Proclamazione degli eletti.
1.La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art.21
è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non
festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori
dell'orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso
scritto di almeno 8 giorni.
2.Il direttore didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i
genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e
sicura notizia della convocazione dell'assemblea.
3.L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:
a. l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo
necessario all'ascolto e alla discussione della programmazione
didattico-educativa annuale del direttore didattico o preside o del
docente delegato, prevista dall'art.21, e all'esame dei primi problemi
della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal direttore
didattico o preside o dal docente delegato o dai docenti presenti;
b. le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e
l'orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal
consiglio di circolo o di istituto possibilmente in modo che per i
genitori le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire
la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e
senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude
con l'inizio delle operazioni elettorali predette.
4.In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve
essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide
le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli
eletti.
5.Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio
di istituto sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso
a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché
alla proclamazione degli eletti.
6.Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori,
nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano
presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di
far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella
quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della
classe e l'urna elettorale.
7.Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei
consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per
ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli
elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei
membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.
8.Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini
dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione,
lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per
sorteggio.
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