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Ordinanza
ministeriale n. 277
Roma, 17 giugno 1998
Oggetto: Elezione organi collegiali
Visto il decreto legislativo 16.4.1994, n.
297, "testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" , parte
I, titolo I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2.3.1998, n.
157, "regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma
20, della legge 28.12.1995, n. 549, concernente l'aggregazione di
istituti scolastici di istruzione secondaria superiore";
Vista l'ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215 "testo
unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi
collegiali a livello di circolo-istituto;
Ritenuta l'esigenza di modificare ed integrare la sopra citata
ordinanza ministeriale al fine di armonizzarla con le disposizioni
introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 2.3.1998, n. 157;
ORDINA
L'Ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215 sulle elezioni per la
costituzione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto è
modificata ed integrata con le disposizioni che seguono:
Art.1
L'art.5 è sostituito dal seguente:
1.Nei casi di aggregazione di istituti scolastici di istruzione
secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e di sezioni
staccate e/o sedi coordinate, viene costituito un unico collegio dei
docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella
nuova istituzione. Ciascuna sezione viene convocata dal Preside per
pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche
riferite alla singola sezione, che devono essere coerenti con il piano
annuale delle attività formative dell'istituto e con la programmazione
didattico-educativa generale predisposti dal collegio dei docenti
plenario, ai sensi dell'art.7, comma 2, del decreto legislativo
16.4.1994, n. 297.
2.Il collegio dei docenti plenario elegge i collaboratori del Preside di
cui all'art.7, comma 2, lett. h, del decreto legislativo 16.4.1994, n.
297, avendo cura di assicurare, per quanto possibile, la rappresentanza
di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il Preside
sceglie il vicario, avendo cura che, in caso di aggregazione tra scuole
di diverso ordine e tipo, la scelta ricada su persona appartenente ad
ordine di scuola diverso dal proprio.
3.Il collegio dei docenti plenario elegge, altresì, il comitato per la
valutazione del servizio degli insegnanti assicurando, per quanto
possibile, la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate
tipologie scolastiche della aggregazione.
4.Il collegio dei docenti plenario esercita anche tutte le altre
competenze in materia elettorale, in particolare quelle per la
composizione della commissione elettorale fino alla costituzione del
consiglio d'istituto di cui al successivo art.26.
5.In tutti i casi di aggregazione di scuole e istituti di scuola
secondaria superiore, disposti ai sensi dell'art.1, comma 20, della
legge 28.12.1995, n. 549, vengono indette le elezioni del consiglio
d'istituto, alle quali partecipano le componenti di tutte le scuole
presenti nella nuova istituzione scolastica, mediante liste di candidati
contrapposte senza distinzione di scuole.
6.Qualora nella nuova istituzione confluiscano scuole e istituti
d'istruzione secondaria superiore presso le quali era in carica il
consiglio d'istituto, quest'ultimo decade ed il Provveditore agli Studi
nomina, fino all'insediamento del nuovo consiglio d'istituto, il
commissario per l'amministrazione straordinaria di cui all'art.9 del
decreto interministeriale 28.5.1975.
7.Qualora, invece, ad un'istituzione scolastica, presso la quale sia in
funzione il consiglio d'istituto non ancora giunto alla normale
scadenza, siano state aggregate sezioni staccate e/o scuole coordinate,
vengono parimenti indette le elezioni del consiglio d'istituto. Fino
all'insediamento del nuovo organo collegiale, rimane in carica il
consiglio d'istituto uscente.
8.Nel consiglio d'istituto viene riservato almeno un seggio ad ognuna
delle componenti docenti, genitori ed alunni delle scuole comprese
nell'aggregazione.
Art.2
All'art.44 sono aggiunti i seguenti commi:
8.Ai fini dell'attribuzione del posto riservato a ciascuna delle
componenti docenti, genitori ed alunni delle scuole secondarie di 2°
grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di
cui al precedente art.5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di
assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente
ad una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle
componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti
alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
1.Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla
scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in
sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di
preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza di
riserva.
2.Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per
effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un
posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha
conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste,
viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero
di voti.
3.Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto
a riserva, questa non opera ed il relativo posto viene assegnato ai
candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di
assegnazione.
Art.3
L'art.52 è sostituito dal seguente:
1.I consigli di circolo e d'istituto restano in carica fino alla normale
scadenza del triennio anche nell'ipotesi in cui il circolo o la scuola
subiscano modificazioni - in più o in meno - della relativa popolazione
scolastica e, qualora si tratti di circoli, ne venga modificata la
competenza territoriale.
2.Nel caso di variazione della popolazione scolastica in più o in meno
rispetto al limite di 500 alunni di cui all'art.8, comma 1, del decreto
legislativo 16.4.1994, n. 297, il consiglio d'istituto rimane ugualmente
in carica nella composizione relativa all'anno di insediamento e
l'adeguamento del numero dei membri è effettuato in occasione del
rinnovo del consiglio alla normale scadenza. Identico criterio va
osservato in occasione del rinnovo della rappresentanza studentesca, il
cui adeguamento numerico è effettuato in occasione del rinnovo
dell'intero consiglio.
3.I predetti consigli rimangono in carica nei circoli didattici e nelle
scuole medie di cui siano stati resi autonomi - o siano stati aggregati
ad altre istituzioni scolastiche - plessi, sezioni staccate o
succursali. Parimenti rimangono in carica i consigli dei circoli
didattici e delle scuole medie a cui siano stati aggregati plessi,
sezioni staccate o succursali. I circoli didattici e le scuole medie di
cui è soppressa l'autonomia perdono il consiglio d'istituto.
4.Si procede, invece, all'indizione delle elezioni del consiglio
d'istituto qualora venga formalmente creata una nuova istituzione
scolastica a seguito di fusione di due o più circoli didattici o scuole
medie.
5.Nel caso in cui vengano costituiti istituti scolastici comprensivi di
scuola materna, elementare e media, vengono indette le elezioni del
consiglio d'istituto. Si applicano le disposizioni della presente
ordinanza integrate con quelle dell'ordinanza ministeriale n. 267 del
4.8.1995.
6.Per le scuole secondarie di 2° grado vengono indette le elezioni del
consiglio d'istituto in tutti i casi di provvedimenti adottati
nell'ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica,
secondo quanto precisato nel precedente art. 5.
La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per il visto e
la registrazione.
IL MINISTRO
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