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GLI ORGANI COLLEGIALI
(Riferimenti
normativi)

( DA
MIUR http://www.istruzione.it/scuola_e_famiglia/organi.shtml#checosa
)
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Gli organi collegiali sono organismi di governo e di
gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo
istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti
interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi
collegiali scolastici.
Rappresentanza
Il processo educativo nella scuola si costruisce in
primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce
in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno alla scuola
vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico
da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi
collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti -
prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti
che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti
scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto
significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali
della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle
lezioni
Composizione
Consiglio di intersezione
Scuola materna: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori
per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico
o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di interclasse
Scuola elementare: tutti i docenti e un rappresentante dei
genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente
scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di classe
Scuola media: tutti i docenti della classe e quattro
rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un
docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due
rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti;
presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del
consiglio, da lui delegato.
Consiglio di circolo
Circoli didattici: il consiglio di circolo, nelle scuole con
popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli
alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica
superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori
degli alunni, il dirigente scolastico; il consiglio di circolo è
presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori
degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne
fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei
servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario
della giunta stessa.
Consiglio d'Istituto
Scuola media: il consiglio di istituto, nelle scuole con
popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli
alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica
superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario,8 rappresentanti dei genitori degli
alunni, il dirigente scolastico; il consiglio d'Istituto è presieduto
da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli
alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne
fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei
servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario
della giunta stessa.
Scuola secondaria superiore: il consiglio di istituto, nelle
scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 dei genitori degli
alunni, 3 degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con
popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19
componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei
genitori degli alunni, 4 degli alunni, il dirigente scolastico; il
consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i
rappresentanti dei genitori degli alunni.
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da uno studente.
Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il
direttore dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di
segretario della giunta stessa.
Principali compiti e funzioni
Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse
e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei
docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a
iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai
provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.
Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli
indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della
scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e
stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento
amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del
regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo
e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la
decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad
attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di
iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di
intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante
sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività
della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto
riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce
alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta
formativa elaborato dal collegio dei docenti.
Inoltre il consiglio di circolo o di istituto indica i criteri generali
relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli
docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione,
di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale,
didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i
criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le
competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio di circolo o
di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio
stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal
Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3,
entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di
circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della
istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal
parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15
dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli
obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le
indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i
risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio
finanziario.
Elezioni
I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel
corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico.
Per il Consiglio di circolo/istituto, sia in caso di rinnovo
dell'organo, giunto alla scadenza triennale, sia in caso di prima
costituzione, le elezioni vengono indette dal dirigente scolastico. Le
operazioni di votazione debbono svolgersi in un giorno festivo dalle ore
8.00 alle ore 12.00 e in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.00,
entro il termine fissato dai direttori degli uffici scolastici
regionali.
Indicazioni più dettagliate in merito alle procedure sono contenute
nella C.M. 192/00, nella O.M. 215/91 e nella O.M. 277/98 che modifica e
integra la precedente normativa.
Il Consiglio di circolo/istituto, a sua volta, elegge al suo interno la
Giunta esecutiva.

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