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CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Terza Civile
SentENZA n. 12501/2000
(RESPONSABILITA' CONCORRENTE DEI GENITORI E
DELL'INSEGNANTE PER IL FATTO ILLECITO DEL MINORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18 aprile 1989 G.T. e G.T., quali rappresentanti legali del minore A.T.,
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia S.G., quale padre e legale rappresentante del figlio
minore (omissis), nonché il Ministero della pubblica istruzione per sentirli condannare in solido al
risarcimento dei danni subiti del minore (omissis) conseguenti al sinistro verificatosi nel corso di una
lezione di disegno presso il liceo (omissis) il 19 novembre 1987. Gli attori, a sostegno della domanda,
esponevano che il detto sinistro era stato determinato dal fatto che il compagno di classe (omissis) aveva
scagliato contro (omissis) una gomma per cancellare, colpendolo in un occhio e procurandogli gravi lesioni.
Si costituivano regolarmente i convenuti: S.G., in proprio e quale rappresentante legale del minore
(omissis), nonché il Ministero della pubblica istruzione. Ambedue chiedevano il rigetto della domanda sul
presupposto dell'insussistenza di una loro responsabilità. n G. faceva anche presente che il contraddittorio
non era integro, non essendo stato citato l'insegnante. Nella comparsa conclusionale il procuratore del G.
dichiarava, agli effetti dell'art. 300 c.p.c., che (omissis) era divenuto maggiorenne.
Il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 14 febbraio 1994, rigettava l'istanza di interruzione del
processo anche perché tardiva e, nel merito, accoglieva la domanda nei confronti di S.G. poiché riteneva
sussistente la colpa di (omissis) e responsabile il genitore di non avere impartito al figlio un'adeguata
educazione; rigettava la domanda nei confronti del Ministero poiché escludeva la colpa dell'insegnante.
Condannava, pertanto, S.G. a pagare agli attori la somma di L.24.409.200 per danno biologico e danno morale,
oltre gli interessi legali.
S. ed (omissis) proponevano appello principale; G.T. e G.T. si costituivano e proponevano appello
incidentale contro il Ministro; (omissis), nelle more divenuto maggiorenne, interveniva in causa facendo
proprie le conclusioni formulate dai propri genitori; il Ministro chiedeva il rigetto dell'appello e, in via
subordinata, proponeva appello incidentale sull'ammontare dei danni.
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza depositata il 21 novembre 1997, confermava la pronunzia di
primo grado nella parte in cui aveva escluso l'interruzione del processo a seguito della maggiore età di
(omissis), ma con motivazione diversa la Corte osservava che, essendo state proposte due domande di
responsabilità (l'una nei confronti del minore ex art. 2043 c.c. e 1'altra nei confronti del genitore ex
art. 2048 c.c.) ed essendo esse autonome (anche se formalmente riunite), la causa interruttiva relativa alla
domanda contro il minore non aveva alcun effetto sulla domanda contro il genitore, che era stata l'unica
accolta dal Tribunale, il quale aveva condannato S.G. non nella qualità di legale rappresentante del figlio,
ma in proprio. Conseguentemente la Corte dichiarava inammissibile l'appello proposto da (omissis), per
mancanza di interesse, essendo stata la domanda proposta nei suoi confronti implicitamente rigettata dal
Tribunale.
Nel merito, la Corte di appello confermava la pronunzia di primo grado, osservando che la responsabilità
dell'insegnante, la cui affermazione era stata chiesta dall'appellante S.G., non sarebbe stata sufficiente a
sollevare il genitore dalla pressione di colpa in educando posta dall'art. 2048 c.c., poiché, con la
dichiarazione di responsabilità dell'insegnante, si sarebbe individuata soltanto una responsabilità
concorrente ininfluente nei confronti del danneggiato (ex art. 2055 c.c.) e rilevante nei soli rapporti
interni tra coobbligati solidali, ai fini del regresso (nel caso di specie, non esercitato). In ordine alla
colpa del genitore G., la Corte giudicava la prova testimoniale dallo stesso articolata inidonea a superare
la presunzione posta dall'art. 2048 c.c., perché non dimostrava che il genitore aveva esercitato "una
pregnante vigilanza sui risultati dell'educazione", mentre il comportamento del minore in occasione del
sinistro, "seppure certamente non sintomatico di un'inclinazione alla violenza" (perché "ispirato da un
intento scherzoso"), rivelava '"un'immatura sconsideratezza e una non ancora acquisita coscienza della
irrilevanza delle intenzioni sui risultati di un gesto comunque oggettivamente violento".
Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia S.G. ed (omissis) hanno proposto ricorso per
cassazione, deducendo tre motivi. G.T. e G.. nonché (omissis) hanno resistito con controricorso ed hanno
proposto ricorso incidentale contro (omissis). Il Ministero della pubblica istruzione ha resistito con
controricorso. I ricorrenti principali hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la
medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2.- Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità del ricorso principale presentato da (omissis) (minore
divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di primo grado) per la sua mancanza di interesse ad impugnare.
La Corte di appello ha ritenuto che la domanda proposta dai danneggiati (ai sensi dell'art. 2043 c.c.) nei
confronti del minore capace di intendere e di volere sia stata implicitamente rigettata dal Tribunale, il
quale ha condannato al risarcimento dei danni soltanto il genitore S.G., accogliendo l'altra domanda
proposta dai danneggiati (a norma dell'art. 2048 c.c.). La Corte di appello, pertanto, ha dichiarato (anche
in dispositivo) inammissibile l'appello proposto da (omissis). L'assenza di soccombenza di quest'ultimo
rispetto all'azione proposta dai danneggiati comporta l'inammissibilità anche del ricorso per cassazione da
lui proposto unitamente a S.G..
Il ricorso principale, quindi, va ritenuto ammissibile ed esaminato nel suo contenuto solo in quanto
proposto da S.G..
3.- Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.101 e
102 c.p.c. (sul litisconsorzio necessario), dell'art. 354 c.p.c., degli artt. 2048 e 2049 c.c.
(responsabilità dei precettori e/o dei genitori nonché dei datori di lavoro dei precettori), nonché l'omessa
motivazione in ordine ad un punto decisivo. Il ricorrente ritiene che l'insegnante di disegno prof. A.F. sia
litisconsorte necessario nel presente giudizio poiché si discute . della sua responsabilità ex art. 2048
c.c., costituente il presupposto della responsabilità del Ministero ex art. 2049 c.c., onde la presenza in
giudizio di quest'ultima parte non esclude la necessità di accertare la culpa in vigilando dell'insegnante,
che renderebbe priva di rilievo la culpa in educando del genitore.
I1 motivo di ricorso è infondato.
Il ricorrente non tiene conto del disposto dell'art61 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che ha innovato la
disciplina della responsabilità del personale della scuola per i danni prodotti ai terzi nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza degli alunni sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale. Sotto il primo
aspetto, il citato art. 61 ha limitato la responsabilità del detto personale ai soli casi di dolo o colpa
grave nell'esercizio della vigilanza; sotto il secondo aspetto, esso ha previsto la "sostituzione"
dell'amministrazione al personale scolastico nell'obbligazione risarcitoria verso i terzi danneggiati, con
esclusione quindi della legittimazione passiva degli insegnanti (in tal senso v. Sez. un. , 11 agosto 1997
n. 7454; Sez. III 7 ottobre 1997 n. 9742; Sez. III, 3 marzo 1995 n. 2463).
Correttamente, pertanto, i danneggiati hanno instaurato la presente azione nei confronti del Ministero della
pubblica istruzione, e non anche dell'insegnante nel corso della cui lezione e avvenuto il fatto dannoso.
4.- Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 300
c.p.c. e dei principi che disciplinano l'interruzione e la prosecuzione del processo in ipotesi di giudizi
riuniti ma autonomi (litisconsorzio facoltativo), nonché vizi di motivazione su un punto decisivo. I1
ricorrente censura la mancata interruzione del processo a seguito della maggiore età conseguita da (omissis)
e tempestivamente dichiarata nel corso del giudizio di primo grado, osservando che tale interruzione
investe, di necessita, l'intero procedimento anche nel caso di cause autonome riunite, mentre, in
quest'ultima situazione processuale, e la riassunzione del giudizio interrotto che può essere parziale.
Il motivo di ricorso è infondato, ma va corretta la motivazione della sentenza impugnata (art. 384, secondo
comma, c.p.c.).
La Corte di appello ha escluso che il processo di primo grado dovesse essere interrotto a causa della
dichiarazione - in esso effettuata -della maggiore età conseguita da (omissis), che era stato convenuto in
giudizio nella persona del suo rappresentante legale S.G. L'esclusione dell'interruzione del processo è
stata giustificata dalla Corte di appello con la considerazione che, essendo la causa proposta contro
(omissis) autonoma da quella instaurata contro S.G. in proprio ed essendovi un litisconsorzio facoltativo
tra le due domande, il fitto interruttivo relativo alla prima causa non produceva alcun effetto rispetto
alla seconda causa, che pertanto doveva proseguire senza essere interrotta dal conseguimento della maggiore
età da parte del minore (omissis).
A questa ratio decidendi il ricorrente contrappone il richiamo della giurisprudenza di questa Corte, secondo
cui, nel caso di riunione per ragioni di connessione di più cause scindibili, la verificazione di un evento
interruttivo riguardante uno dei soggetti delle distinte vertenze che non sia partecipe delle altre si
riflette di necessità sull'intero procedimento, non essendo concepibile un'interruzione parziale di questo
(Cass. 14 ottobre 1993 n. 10167; 10 febbraio 1987 n. 1383). Sulla base del richiamato orientamento
giurisprudenziale di questa Corte non può essere condivisa la ragione giustificativa della sentenza
impugnata, onde va ritenuto che, a seguito della maggiore età conseguita dal minore (omissis) e dichiarata
nel corso del giudizio di primo grado, questo doveva essere interrotto nei confronti di tutte le parti.
Va, però, osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, poiché l'interruzione del
processo e preordinata dalla legge a tutela della parte interessata da determinati eventi, non sono
legittimate a dolersi della omessa interruzione del processo le altre parti, onde la mancata interruzione
non può essere né rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita da altra parte (v., di recente, Cass.
11 settembre 1999 n. 9672; 20 novembre 1998 n 1175; 29 agosto 1998 n. 8641; 18 luglio 1997 n. 6625).
In applicazione di siffatto principio deve affermarsi che legittimato a dolersi della mancata interruzione
del processo di primo grado era soltanto (omissis), divenuto maggiorenne e quindi capace di stare in
giudizio di persona (anziché a mezzo di rappresentante legale ex art. 75 c.p.c.). (omissis), nel propone
l'atto di appello, ha lamentato la mancata interruzione del processo di primo grado, ma la Corte di appello,
nella sentenza impugnata, ha, come si e detto, dichiarato inammissibile l'appello dallo stesso proposto per
mancanza di interesse ad impugnare, avendo il Tribunale rigettato la domanda proposta (ex art. 2043 c.c.)
dai danneggiati nei suoi confronti ed avendo accolto la sola domanda dagli stessi proposta (ex art. 2048
c.c.) contro il genitore S.G..
Consegue che a fare valere detta mancata interruzione non può ritenersi legittimato S.G. in proprio, non
essendo la sua posizione di parte convenuta in proprio interessata dall'evento interruttivo relativo alla
posizione del figlio (omissis).
Va, pertanto, giudicata corretta la sentenza impugnata, la quale ha escluso che dovesse essere accolto il
motivo di appello con cui S.G. aveva lamentato la mancata interruzione del processo di primo grado, anche se
per un motivo diverso da quello ravvisato dalla Corte di appello.
5.- Con il terzo motivo del ricorso principale il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione
dell'art. 2048 c.c. e dei principi e norme che disciplinano la responsabilità del precettore e quella dei
genitori, dell'art. 2049 c.c. con riferimento alla responsabilità dell'insegnante dipendente ex art. 2048
c.c., nonché l'insufficiente e la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Con
il motivo di ricorso, concernente il merito della causa. si prospettano tre censure: a) il ricorrente
lamenta che la Corte di appello ha ritenuta inutile un'indagine sulla colpa in vigilando dell'insegnante,
che invece era decisiva e preliminare, perché solo nell'ipotesi di esclusione di tale colpa "si può porre il
problema di un'educazione così carente che il minore, pure in presenza di una vigilanza idonea, sia stato in
grado di commettere l'illecito causativo del danno"; b) il ricorrente censura le ragioni per le quali la
Corte non ha ammesso la prova testimoniale da loro chiesta, osservando che la culpa in educando si configura
con riferimento alla condotta dei genitori e non ai risultati conseguiti; c) si denunzia la contraddittoria
della sentenza impugnata, la quale, riconoscendo che il comportamento del minore "venne ispirato da un
intento scherzoso" avrebbe dovuto escludere la responsabilità del genitore, poiché l'educazione da
quest'ultimo impartita tende ad "impedire comportamenti violenti, ma non giochi e scherzi, che sono una
componente della stessa crescita culturale dei minori".
Il motivo di ricorso è infondato in tutte e tre le censure formulate.
5.1.- Per quanto attiene alla censura qui indicata sub a), va premesso che il ricorrente non contesta il
principio affermato dalla sentenza impugnata (e conforme, d'altronde, alla giurisprudenza di questa Corte:
v., di recente, Cass. 25 marzo 1997 n. 2606), secondo cui la responsabili à del genitore (ex art. 2048 c.c.,
primo comma) e quella del precettore (ex art. 2048, secondo comma) - per il fatto illecito commesso da un
minore capace di intendere e di volere mentre è affidato a persona | idonea a vigilarlo e controllarlo - non
sono tra loro alternative, giacché l'affidamento del minore alla custodia di terzi solleva il genitore dalla
presunzione di colpa in vigilando (dal momento che dell'adeguatezza della vigilanza esercitata sul minore
risponde il precettore cui lo stesso è affidato), ma non anche da quella di colpa in educando, i genitori
rimanendo comunque tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore in
un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso
un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti illeciti.
Il ricorrente ritiene, però, che tale principio sia stato "frainteso" dalla Corte di appello quando ha da
esso desunto l'affermazione di una responsabilità solidale del precettore e del genitore, negando che fosse
decisiva e preliminare l'indagine sulla colpa in vigilando de1 precettore, ritenuta dalla Corte inutile.
La tesi sostenuta dal ricorrente non tiene conto del disposto dell'art. 2055 c.c., secondo cui se il fatto
dannoso e imputabile a più persone (anche a diverso titolo, secondo la giurisprudenza pacifica), tutte sono
obbligate in solido al risarcimento del danno. L'affermata responsabilità concorrente del genitore e del
precettore comporta un vincolo di solidarietà tra gli stessi, onde ciascuno di essi è tenuto a risarcire
l'intero danno subito dal danneggiato, mentre l'eventuale graduazione delle colpe ha rilievo solo nei
rapporti interni tra i responsabili, ai fini dell'azione di regresso (art. 2055, secondo e terzo comma). Nel
caso di specie, S.G., convenuto dai danneggiati, non ha esercitato azione di regresso contro il Ministero
della pubblica istruzione.
Pertanto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'art. 2055 c.c. quando ha affermato che,
una volta non superata la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048 c.c. a carico del genitore
S.G., è irrilevante (rispetto all'azione risarcitoria esercitata dai danneggiati) l'accertamento
dell'eventuale concorrente responsabilità dell'insegnante (e quindi del Ministero), che assume rilievo nei
soli rapporti interni tra i convenuti (estranei all'oggetto del presente giudizio).
5.2.- Per quanto attiene alla censura sub b), concernente le ragioni per le quali la Corte di appello non ha
ammesso la prova testimoniale formulata dal ricorrente in ordine all'educazione da lui impartita al figlio
minore, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione di culpa in
educando posta dall'art. 2048 c.c. richiede, per essere superata che il genitore provi di avere impartito al
figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua
personalità ad avviarlo ad una corretta vita di relazione e, quindi, a prevenire un suo comportamento
illecito, nonché, in particolare, a correggere quei difetti (come l'imprudenza e la leggerezza) che il fatto
del minore ha rivelato (v., ex plurimis, Cass. 6 dicembre 1986 n. 7247).
Tale dimostrazione comporta, come ha correttamente ritenuto la Corte di appello, che il genitore compia
anche '`un'adeguata vigilanza in ordine al grado di assimilazione, da parte del minore stesso,
dell'educazione ricevuta e della conformità della abituale condotta dello stesso ai precetti dell'educazione
impartitagli". Nell'opera di educazione, in altri termini, è insita un'attività di vigilanza sulla
rispondenza del comportamento del minore e sui risultati concreti dell'attività educativa In tal modo,
contrariamente a quanto ha rilevato il ricorrente, la colpa non viene ravvisata nel risultato
dell'educazione, ma rimane pur sempre collegata alla condotta del genitore.
Sulla base di tale individuazione della prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 c.c. per superare la
presunzione di responsabilità posta a carico del genitore, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante la
prova testimoniale formulata dal ricorrente, con un giudizio che, per questo aspetto applicativo, non viene
censurato nel ricorso (ove, infatti, i capitoli di prova non sono stati trascritti).
5.3.- In ordine alla censura sub c), la motivazione della sentenza impugnata non è contraddittoria perché,
pur ammettendo l'intento scherzoso con cui l'alunno (diciassettenne) aveva scagliato la gomma contro l'altro
alunno, ha ravvisato nell'autore di tale gesto dannoso "un'immatura sconsideratezza e una non ancora
acquisita coscienza della irrilevanza delle intenzioni sui risultati di un gesto comunque oggettivamente
violento". La contraddizione denunziata dal ricorrente non sussiste perché l'educazione dei minori deve
tendere a fare loro acquisire una maturità anche nelle attività di gioco e di scherzo e nei comportamenti
che comunque esprimono un intento ludico.
6.- Passandosi all'esame del ricorso incidentale proposto dai danneggiati, l'unico motivo di esso concerne
la posizione di (omissis). I ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata nella parte in cui
avrebbe affermato che l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla domanda da loro proposta nei confronti
di (omissis) equivale a rigetto della stessa. I ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 112 c.p.c.,
ritenendo che '1'omessa pronuncia costituisce una mera omissione, e non produce effetti ulteriori, sicché
non è mai preclusa la possibilità di riproporre la domanda rispetto alla quale si è verificata l'omissione".
Il motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha desunto dalla mancanza di statuizione della sentenza del Tribunale nei confronti di
S.G. quale legale rappresentante del figlio minore la conclusione che la domanda era stata rigettata nei
confronti di quest'ultimo ed accolta nei confronti del solo padre. Il giudice di appello, quindi, non ha
ravvisato una omessa pronuncia da parte del Tribunale, e cioè un vizio della sentenza appella1a, ma ha
ritenuto che vi fosse stato un rigetto della domanda proposta contro il minore.
Tale interpretazione della sentenza di primo grado - effettuata dalla Corte di appello - non viene censurata
dai ricorrenti, che pongono il problema degli effetti dell'omissione di pronuncia, mentre la Corte di
appello ha ritenuto che la domanda nei confronti di (omissis) fosse stata rigettata dal Tribunale. Detta
interpretazione (della sentenza di primo grado) non può, pertanto, essere riesaminata da questa Corte.
7.- In conclusione, il ricorso principale di (omissis) va dichiarato inammissibile, il ricorso principale di
S.G. ed il ricorso incidentale vanno rigettati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di
cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale di (omissis) e rigetta il ricorso
principale di S.G. ed il ricorso incidentale. Compensa tra tutte le parti le spese processuali.
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