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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 27.06.2002
n° 9346
(Esclusa legittimazione passiva dell'insegnante se
allievo si autodanneggia)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 27/10/1988, A. P., in proprio e quale genitore
della figlia minore A., conveniva davanti al Tribunale di Napoli il
ministero della pubblica istruzione per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate, il 17/11/1983,
dalla figlia, all’epoca alunna della prima classe presso la scuola media
statale R. Viviani di Castellamare di Stabia, la quale, durante una
lezione di educazione fisica svoltasi per inclemenza meteorologica in
classe, era scivolata a terra ed aveva riportato la frattura di due denti
incisivi, mentre saltava tra i banchi, rincorrendosi con altri compagni.
Il Ministero resisteva e, a ciò autorizzato, chiamava in causa la S.p.a.
Riunione Adriatica di Sicurtà, per essere manlevato.
La S.p.a. R.A.S. si costituiva e contestava la ricostruzione dei fatti
allegata dall’attore, eccependo la natura accidentale dell’evento.
Il tribunale, con sentenza del 18/3/1995, rigettava la domanda, ravvisando
la natura fortuita del fatto dannoso, e compensava le spese.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 28/10/1997, rigettava
l’appello proposto dal P., al quale aveva resistito solo la S.p.a. R.A.S.
Considerava la Corte: che la presunzione di responsabilità a carico dei
precettori di cui all’art. 2048, comma 2, c.c., si applica ai soli casi in
cui l’allievo sottoposto a vigilanza abbia cagionato a terzi un danno
ingiusto, e non anche allorquando il danno sia stato dall’allievo
procurato a se stesso; che la dedotta responsabilità dell’insegnante, e
per essa del Ministero della pubblica istruzione, in quanto riconducibile
alla disciplina dell’art. 2043 c.c., avrebbe dovuto essere provata
dall’attore in tutti i suoi elementi costitutivi, e segnatamente con
riferimento alla sussistenza di una condotta colposa, commissiva o
omissiva, ascrivibile all’insegnante, mentre le risultanze istruttorie non
consentivano di ritenere raggiunta tale prova ed indicevano a ritenere che
l’allieva era scivolata mentre si recava dal suo banco verso la lavagna e
che pertanto nessun elemento di colpa era ravvisabile a carico
dell’insegnante, che comunque non avrebbe potuto evitare l’evento.
Avverso la sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a
tre motivi.
Hanno resistito, con distinti controricorsi, il Ministero della pubblica
istruzione e la S.p.a. R.A.S.
La terza sezione della Corte di cassazione, alla quale era stato assegnato
il ricorso, con ordinanza del 4/4/2000, rilevato che il secondo motivo del
ricorso reca censura all’interpretazione restrittiva data dalla corte
d’appello all’art. 2048, comma 2, e considerato che nella giurisprudenza
della Corte sulla portata della citata disposizione si è formato un
contrasto, atteso che una pronuncia (sent. n. 5268/95) ha ritenuto che la
particolare presunzione di responsabilità, a carico dei precettori, posta
dall’art. 2048, comma2, sarebbe operante solo nel caso di danni arrecati
dall’alunno a terzi, mentre altre pronunce, che il Collegio remittente
dichiara di non condividere, hanno sostenuto che debba essere estesa anche
al caso in cui l’alunno resti danneggiato da atti compiuti da lui medesimo
(sentenza n. 260/1972; n. 8390/1995; n. 7454/1997; n. 6213/1998), ha
rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle
Sezioni Unite, ai fini della risoluzione del contrasto.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli
artt. 324 e 329 c.p.c., concernenti la formazione del giudicato interno e
l’acquiescenza parziale alla sentenza, nonché omessa e/o insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia, assume il ricorrente
che la Corte territoriale avrebbe violato il giudicato interno.
Sostiene che il tribunale, accogliendo la tesi dell’attore, aveva
affermato che l’obbligo della vigilanza di cui all’art. 2048, comma 2,
c.c. è posto anche per evitare che glia alunni provochino danni, oltre che
a terzi, anche a se stessi, e che, non avendo la S.p.a. R.A.S. proposto su
tale capo della sentenza appello incidentale, sul punto si è formato il
giudicato, restando preclusa per la corte d’appello una diversa lettura
della norma.
Il motivo non è fondato.
Il tribunale, pur riconoscendo che la domanda, avente ad oggetto
un’ipotesi di danno autocagionatosi dall’alunno, era riconducibile nel
paradigma dell’art. 2048, comma 2, ha poi rigettato la domanda, in quanto
ha ritenuto che il danno era dovuto a caso fortuito.
L’appello proposto dall’attore soccombente, recante adesione alla
interpretazione estensiva della norma e volto a contestare, in tale
ambito, il ritenuto raggiungimento della prova liberatoria, ha quindi
sottoposto nella sua integrità la domanda risarcitoria, fondata sull’art.
2048, comma 2, alla corte d’appello.
Consegue che la corte territoriale, in virtù del principio secondo cui
spetta al giudice di appello l’individuazione delle norme giuridiche da
applicare al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ha correttamente
proceduto al vaglio della rispondenza della fattispecie dedotta in
giudizio al paradigma delineato dall’art. 2048, comma 2, norma invocata a
sostegno della pretesa, ed ha ritenuto detta norma inapplicabile, secondo
un’interpretazione difforme da quella fatta propria dal primo giudice,
affermando che la fattispecie doveva essere ricondotta nell’ambito di
applicazione dell’art. 2043 c.c., individuata quale norma regolatrice del
caso concreto.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli
artt. 2048, comma 2, e 2043 c.c., nonché omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione su punto decisivo, io ricorrente sostiene che
erroneamente la corte d‘appello ha ritenuto, ponendosi in contrasto con la
prevalente giurisprudenza della S.C., secondo la quale la presunzione di
colpa posta dall’art. 2048, comma 2, a carico del precettore deve trovare
applicazione non solo nel caso di danni arrecati dall’alunno a terzi, ma
anche qualora il danno sia arrecato dall’alunno a se stesso, che la detta
presunzione non opera nel caso di danno che l’allievo abbia cagionato e se
stesso, e che in tale ipotesi trova applicazione la disciplina dettata
dall’art. 2043.
In subordine assume che la corte territoriale, avendo ritenuto la
fattispecie soggetta alla disciplina dettata dall’art. 2043 c.c.,
erroneamente ha poi escluso la sussistenza della responsabilità, poiché
nella specie le risultanze processuali consentivano invece di ritenere
provata la colpa dell’insegnante per avere omesso di esercitare la dovuta
vigilanza sugli alunni.
La censura principale attiene all’individuazione dell’ambito di
applicazione dell’art. 2048.
La citata disposizione, la cui rubrica reca responsabilità dei genitori,
dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte, prevede che: il padre e
la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto
illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla
tutela, che abitano con essi.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e
apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla
responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
La censura, che colpisce l’interpretazione restrittiva del comma 2,
accolta dalla corte d’appello, nel senso che la presunzione di
responsabilità dei precettori sarebbe operante solo nel caso di danno
cagionato dal fatto illecito dell’allievo a terzi e non anche nel caso
(oggetto della controversia in esame) in cui l’allievo abbia cagionato il
danno a se stesso, pone una questione sulla quale sussiste contrasto nella
giurisprudenza di questa Suprema Corte.
Il contrasto si pone nei termini che seguono.
L’orientamento contrario alla configurabilità della presunzione di
responsabilità a carico dei precettori per i danni che l’allievo abbia
procurato a se stesso è seguito da tre sentenze.
L’indirizzo risale alla sentenza n. 2485/1958.
Nella fattispecie un alunno della prima elementare dell’Istituto Scuola
Svizzera di Napoli, mentre tentava di estrarre il pennino da
un’asticciola, restava colpito dal pennino all’occhio destro, con
compromissione della capacità visiva.
Afferma la sentenza che correttamente la corte d’appello aveva ritenuto
inapplicabile l’art. 2048, comma 2, in quanto il particolare titolo di
responsabilità contemplato dall’art. 2048 trova luogo soltanto allorquando
il fatto illecito dell’incapace cagioni danno ad un terzo, non anche se le
conseguenze lesive ricadono sull’incapace stesso.
Ad eguale conclusione perviene la sentenza n. 5268/1995.
Si trattava del caso di una bambina di cinque anni, che, mentre si trovava
nel giardino di una scuola materna comunale, si era procurata lesioni
rimanendo incastrata sotto il seggiolino di un’altalena a barre fisse.
La sentenza richiama il precedente del 1958 ed afferma che l’ambito di
operatività della norma in esame è limitato al caso in cui il minore,
capace di intendere a di volere, cagioni ad altri un danno ingiusto, non,
invece, all’ipotesi in cui il minore procuri a se una lesione; e tale
conclusione è avvalorata dalla circostanza che lo stesso testo legislativo
prevede la prova liberatoria da opporre al terzo danneggiato e non,
invece, al minore che si sia autocagionato un pregiudizio.
È ascrivibile all’indirizzo in esame anche la sentenza n. 2110/74,
concernente il caso di un convittore del Seminario Vescovile di Pozzuoli,
il quale, per andare a riprendere il pallone caduto nel giardino finitimo,
era stato costretto a scava1care un cancello, essendosi impigliato con la
sottana in una delle lance di ferro della cancellata, aveva. perduto
l'equilibrio ed era precipitato a terra riportando la frattura del braccio
sinistro.
La sentenza, nel respingere la censura rivolta alla sentenza della corte
territoriale di aver ritenuto inapplicabile l'art. 2048, comma 2, e di
aver ravvisato una ipotesi di responsabilità contrattuale soggetta alla
prescrizione decennale, così argomenta: "Il S.C. rileva l'insussistenza
della denunciata violazione dell'art. 2048, che prevede, tra l.'altro, la
responsabilità dei precettori per il danno cagionato a terzi dal fatto
illecito dei loro allievi, laddove, nel caso in esame, ricorre l'ipotesi
di un danno risentito dallo stesso minore, a causa dell'inottemperanza, da
parte dei dirigenti del seminario, al dovere di vigilanza sulla condotta
degli allievi; se a tale obbligo si fosse adempiuto, non sarebbe stato
possibile al minore di eseguire la spericolata scalata ad un cancelli, con
la conseguente caduta."
6. Il contrapposto orientamento, favorevole ad una interpretazione
estensiva della presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2048,
comma 2, è accolto da quattro sentenze.
6.1 In tal senso sembra esprimersi, per la prima volta, la sentenza delle
Sezioni unite n. 260/1972, nella quale si afferma che; "L'obbligo della
vigilanza è specificamente imposto ai maestri dall'art.350 del regolamento
generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con r.d.
26.4.1928 n. 1297, norma ad ambito molto esteso, e la vigilanza stessa è
diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a
terzi (loro coetanei o meno), ma che restino danneggiati da atti compiuti
da essi medesimi (ad esempio: giochi pericolosi), da loro coetanei, da
altre persone ovvero ancora da fatti non umani"
Va tuttavia rilevato che la fattispecie all'esame della corte riguardava
il caso di uno scolaro di sette anni della seconda elementare di una
scuola pubblica, il quale, dopo essere uscito dall'aula con il permesso
della maestra per recarsi al gabinetto sito in un cortile esterno, era
stato colpito ad un occhio da un sasso lanciatogli da altro scolaro
coetaneo. Non si trattava quindi di una ipotesi di danno procurato a se
stesso dall'allievo, ma di danno cagionato all'allievo dal fatto illecito
di un altro allievo, sicché la suenunciata affermazione non riguardava la
materia del contendere1
E' utile precisare, inoltre, che la questione all'esame del S.C.
concerneva non già l'estensione o meno della presunzione di responsabilità
di cui all'art. 2048, comma2, anche al caso dell'autodanneggiamento, ma il
diverso problema della applicabilità della detta norma agli insegnanti
della scuola elementare pubblica, poichè il ricorrente Ministero sosteneva
che detti insegnanti, avendo so1tanto il compito di istruire e non anche
quello di educare gli allievi, non potevano essere qualificati come
"precettori" tenuti all'obbligo della vigilanza. Tesi. che la sentenza
disattende, rilevando che nella scuola all'obbligo di insegnamento si
accompagna. quello di impartire gli opportuni principi educativi, e
ponendo in risalto che l'obbligo di vigilanza per gli insegnanti
elementari è espressamente imposto dal citato art. 350 del regolamento del
1928.
6.2. La successiva sentenza n. 8390/95 ritiene espressamente configurabile
la presunzione di responsabilità dell'insegnante ai sensi dell'art. 2048,
comma2, anche in caso di danno che l'allievo abbia cagionato a se stesso.
Il caso riguardava le lesioni (trauma cranico) riportate da una alunna
della scuola elementare statale a seguito di un urto con un compagno,
rimasto ignoto.
La corte d'appello, rilevato che l'istruttoria svoltanon aveva consentito
di accertare se fosse stata l'alunna ad urtare contro un compagno, ovvero
se l'urto le fosse stato inferto da altro alunno, aveva ritenuto
inapplicabile l'art. 2046, comma 2, affermando che sarebbe stato
necessario dimostrare che il danno era stato cagionato dal fatto illecito
di altro alunno, dato che la norma non contempla la responsabilità dei
maestri per il danno che l'allievo si è procurato da sé medesimo.
La S.C. ha ritenuto errato in diritto tale principio ed ha cassato la
sentenza affermando il diverso principio secondo cui, quando si tratta di
allievo minore, la presunzione di colpa "può riguardare anche il danno che
lo stesso allievo ha procurato a sé stesso con la sua condotta, in quanto
l'obbligo di vigilanza dell'insegnante è posto anche a tutela dei minori a
lui affidati, ferma restando sempre la dimostrazione di non aver potuto
impedire il fatto".
Principio che, precisa la sentenza (nella quale non risultano peraltro
menzionati i precedenti contrari n. 2465/56, n. 2110/74 e n. 5266/95), è
stato gia enunciato dalla sentenza n. 260/1972, sopra riportata.
6.3. Le sole sentenze n. 260/72 e n. 6390/95 sono richiamate dalle sezioni
unite, nella sentenza n 8390/95, per affermare che "la Corte di cassazione
ha più volte deciso con riferimento all'ipotesi di responsabilità sancita
dall'art. 2248, che la colpa può riguardare il danno procurato
dall'allievo a sé stesso con la sua condotta, perché l'obbligo di
vigilanza dell'insegnante è imposto anche a tutela degli allievi a lui
affidati".
Va tuttavia rilevato che le S.U. non erano state chiamate a pronunciarsi,
in sede di componimento di contrasto (della cui esistenza non fanno
menzione), sulla portata della disposizione, bensì a decidere su una
questione di giurisdizione, e che il richiamo ai suindicati precedenti è
argomentativo della tesi (estensiva) accolta dalla sentenza circa 1'
individuazione dell'ambito dì applicazione dell'art. 61 della legge
11.7.1980 n. 312 (disposizione che prevede, nel comma 1, che: "La
responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e
non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica
dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arreca ti
direttamente all 'Amministrazione in connessione a comportamenti degli
alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della
vigilanza sugli alunni stessi"; e stabilisce inoltre, nel comma 2, che:
"La limitazione di cui al comma precedente si applica anchealla
responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che
risarcisca il terzo dei danni subiti per il comportamento degli alunni
sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave,
l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità
civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.).
Nella specie veniva in particolare in considerazione la disciplina di cui
all'art. 61, comma 2, seconda parte, concernente la "surroga"
dell'Amministrazione, in relazione ad una controversia avente ad oggetto
l'azione di risarcimento danni promossa dal padre di uno studente di un
Istituto tecnico statale, che aveva riportato lesioni nell'eseguire un
esercizio ginnico (salto acrobatico), sia contro l'insegnante di
educazione fisica che contro il Ministero.
Stabilito che la giurisdizione spettava al giudice ordinario, e non alla
Corte dei conti (questione che aveva determinato l'assegnazione del
ricorso alle Sezioni unite), la sentenza (vigendo all'epoca un
orientamento delle Sezioni unite che non dava piena applicazione all'art.
142 disp. att. c.p.c. ha esaminato anche 1'ulteriore motivo del ricorso
proposto dall'insegnante di educazione fisica, volto a sostenere il suo
difetto dì legittimazione passiva, in virtù del citato art 6, comma 2,
seconda parte. E tale motivo ha accolto.
Ha premesso la sentenza che all'art. 61 nel suo complesso va attribuita la
funzione di norma volta a limitare la responsabilità troppo gravosa del
personale scolastico statale, conseguente alla ritenuta applicabilità a
tale personale, per costante giurisprudenza, della presunzione di
responsabilità di cui all'art. 2048, comma 2, ed ha affermato che, in
virtù della limitazione ai casi di dolo e colpa grave della responsabilità
degli insegnanti, disposta dall'art. 61, comma 2, prima parte, è stata
eliminata la presunzione sancita dall'art. 2048, comma 2, ponendosi a
carico del danneggiato l'onere della prova dell'elemento soggettivo della
condotta illecita.
Ha conclusivamente statuito la sentenza, pronunciando sulla questione
processuale oggetto del motivo, che con l'art. 61, comma 2, seconda parte,
è stata soppressa la legittimazione passiva degli insegnanti, stabilendosi
che, nei confronti dei terzi danneggiati, debba rispondere in via diretta,
soltanto l'Amministrazione, con conseguente esclusione della
legittimazione passiva dell'insegnante (principio già enunciato dalla sent.
n. 2463/95).. Ed ha altresì precisato che tale esclusione deve ritenersi
operante, ondeevitare una disparità ingiustificata di trattamento in
relazione ad eventi dannosi imputabili alla violazione di un identico
obbligo di vigilanza, anche nel caso (ricorrente nella specie) di azioni
di responsabilità promosse per danni subiti dagli alunni a causa di atti
da loro stessi compiuti.
Le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza in esame in punto di
legittimazione passiva nelle suindicate controversie sono pienamente
condivise da queste Sezioni unite (anche se per ragioni diverse, che
saranno più avanti enunciate), ma, ai fini della composizione del
contrasto nell'amito di applicazione dell'art.2048, comma 2, giova
ribadire che la sentenza non aggiunge nulla sul piano argomentativo alle
decisioni n. 260/72 e n 8390/95 in essa citate.
6.4. Si inserisce nel filone che privilegia l'interpretazione estensiva
anche la sentenza n 6331/98.
Il caso riguardava un alunno di una scuola elementare statale che, durante
la ricreazione pomeridiana, era stato "sgambettato", in assenza
dell'insegnante, da un compagno ed era caduto riportando la rottura dei
denti incisivi superiori (non si trattava, quindi, di un danno
autoprocuratosi dall'alunno).
La sentenza ritiene applicabile. l'art. 2048, comma 2, con le conseguenti
agevolazioni sul piano probatorio, ravvisando la fonte della
responsabilità nell'obbligo di sorveglianza, funzionale alla conservazione
della disciplina nella popolazione scolastica e, in tale ambito,
all'impedimento di atti causativi di danno (sent. n. 894/77), ed afferma,
sulla scorta dei precedenti costituiti dalle sentenze n. 260/72 e n.
8390/95, che il menzionato obbligo mira ad impedire non soltanto che
l'allievo compia atti dannosi a terzi, siano o meno coetanei ed estranei
all'ambito scolastico, ma che resti danneggiato da atti compiuti da esso
medesimo.
E' utile rilevare che la sentenza afferma anche che, in virtù dell'art.
61, comma 2, seconda parte, della legge 132 del 1980, la legittimazione
passiva spetta esclusivamente all'Amministrazione (come già statuito dalle
S.U. con la sentenza n. 7454/97).
7. Ad avviso di queste Sezioni unite merita adesione l'orientamento
contrario alla configurabilità della presunzione di responsabilità posta
dall'art. 2048, comma 2, a carico dei precettori per i danni che l'allievo
abbia procurato a se stesso.
7.1. Va anzitutto rilevato che si tratta in effetti dell'indirizzo
prevalente, in forza di un principio esplicitamente enunciato dalle tre
sentenze n. 2465/58, n.2110 e n.5268/95.
Per converso, appare in definitiva minoritaria l'opposta tesi favorevole
all'estensione dell'ambito di applicazione della presunzione anche al caso
di danno autoprocuratosi dall'allievo, poiché la sentenza n. 260/72, alla
quale si sono successivamente riferite, dichiarando dì prestarvi adesione
quale autorevole precedente, le sentenze n. 8390 e n. 7454, aveva
esaminato, come si e avuto modo di notare (sub n.6.1) non gia la questione
dell'estensione o meno della presunzione responsabilità di cui all'art.
2048, comma 2, anche al caso dell'autodanneggiamento, ma il diverso
problema della applicabilità della detta norma agli insegnanti della
scuola elementare pubblica, e per di più è stata resa con riferimento ad
una fattispecie nella quale il danno era stato arrecato da un alunno ad
altro alunno, e non può essere considerata quindi come prima espressione
dell'orientamento estensivo. Mentre la sentenza n. 6331/98, come gia
rilevato (sub n. 6.4.), non concerne una ipotesi di autodanneggiamento,
sicché in essa l'enunciazione del principio costituisce un obiter dictum
7.2. Ma, a parte tale considerazione, a sostegno dell'indirizzo
restrittivo militano vari argomenti, non contrastati dalle sentenze che
sono giunte a diverse conclusioni.
7.2.1. E' utile tenere conto della disciplina dettata dal precedente art.
2047, concernente il "Danno cagionato dall'incapace" (disposizione che
prevede, nel comma 1, che: "In caso di dano cagionato da persona incapace
di intendere o di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla
sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il
fatto."; e stabilisce nel comma 2, che: "Nel caso in cui il danneggiato
non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla
sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche
delle parti, può condannare l'autore del danno ad una equa indennità.") .
La norma pone, nel comma 1, una presunzione di responsabilità a carico del
sorvegliante per i danni cagionati dal soggetto sottoposto alla
sorveglianza suscettiva dì essere superata soltanto dalla prova "di non
aver potuto impedire il fatto", del tutto analoga a quella sancita
dall'art. 2048.
La giurisprudenza, nell'unica occasione in cui ha avuto modo di
pronunciarsi su di essa, ha affermato (con la sentenza n. 2012/67) che la
detta presunzione è stabilita nei confronti di coloro che sono tenuti alla
sorveglianza degli incapaci, i quali cagionino danni, e non trova, quindi,
app1ica~ione nell'ipotesi inversa di incapaci i quali siano i soggetti
passivi dell'evento di dannoso.
Ora, per pacifica giurisprudenza, le norme dettate dagli artt. 2047 e 2049
si differenziano soltanto in relazione all'esistenza o meno della capacità
di intendere o di volere del minore. Si afferma infatti che la
responsabilità del sorvegliante per il danno cagionato dal fatto illecito
del minore trova fondamento, a seconda che il minore sia o meno capace di
intendere o di volere al momento del fatto, rispettivamente dall'arte
2048, in relazione ad una presunzione iuris tantum di difetto di
educazione o di vigilanza, ovvero nell'art 2047, in relazione ad una
presunzione iuris tantum di difetto di sorveglianza e di vigilanza: le due
indicate ipotesi di responsabilità presunta, pertanto sono alternative e
non concorrenti tra loro, in dipendenza dell'accertamento, in concreto
dell'esistenza di quella capacità (sent. n. 2606/97).
Può quindi affermarsi che anche la sentenza n. 2012/67 va annoverata tra
quelle che limitano la presunzione di responsabilità del soggetto tenuto
alla vigilanza al solo caso del danno arrecato dal soggetto sottoposto
alla vigilanza ad un terzo. L'indirizzo riceve pertanto ulteriore
conforto.
7.2.2 Va altresì rilevato, sul piano dell'interpretazione letterale che
l'art. 2049, comma 2, si riferisce espressamente al danno cagionato dal
fatto illecito dell'allievo, presupponendo quindi un fatto obbiettivamente
antigiuridico (così la sentenza n.2485/58), lesivo di un terzo.
Ed allora, poichè non può ritenersi fatto illecito, obbiettivamente
antigiuridico, la condotta dell'allievo che procuri danno, non già ad un
terzo, ma a sè stesso (come e avvenuto nei casi considerati dalle sentenze
n. 2485/58, n. 2110/74 e n. 5268/95), questa ipotesi deve restare fuori
dall'area dell'art. 2048, comma 2.
7.2.3. L'indirizzo restrittivo trova inoltre sostegno nella autorevole
opinione espressa in dottrina, alla quale il Collegio aderisce, secondo
cui, nella ricostruzione della disciplina della responsabilità aquiliana,
l'art. 2048 è concepito come norma di "propagazione" della responsabilità,
in quanto, presumendo una culpa in educando o in vigilando chiama a
rispondere genitori, tutori, precettori e maestri d'arte per il fatto
illecito cagionato dal minore a terzi. la responsabilità civile nasce come
responsabilità del minore verso i terzi e si estende ai genitori, tutori,
precettori e maestri d'arte.
E giova osservare che nel senso che la norma in esame sia dettata a
protezione dei terzi, esposti al rischio dì un danno conseguente all'agire
dei minori, è orientata la prevalente dottrina.
7.2.4. In conclusione, componendo il contrasto, deve escludersi che sia
invocabile la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2,
nei confronti dei precettori, al fine di ottenere il risarcimento dei
danni che l'allievo abbia procurato a sé stesso.
Il contrario assunto postula infatti una radicale alterazione della
struttura della norma, che delinea una ipotesi di responsabilità per fatto
altrui, in quanto il precettore risponde verso il terzo danneggiato per il
fatto illecito compiuto dall'allievo in danno del terzo, per non averlo
impedito in ragione di una presunzione di culpa in vigilando, laddove nel
caso di autolesione il precettore sarebbe ritenuto direttamente
responsabile verso l'alunno per un fatto illecito proprio, consistente nel
non aver impedito, violando l'obbligo di vigilanza, che venisse compiuta
la condotta autolesiva.
7.2.5. Per completezza d'esame (la questione non ha infatti formato
oggetto del presente giudizio nelle fasi di merito) è utile precisare che,
nel caso di danno arrecato dall'allievo a sé stesso, appare più corretto
ricondurre la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante
non gia nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, con
conseguente onere per il danneggiato di fornire la prova di tutti gli
elementi costitutivi del fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì
nell'ambito della responsabilità contrattuale, con conseguente
applicazione del regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c.
Quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di iscrizione
e la conseguente ammissione dell'allievo determina infatti l'instaurazione
di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle
obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa
quella di vigilare anche sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel
tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue
espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé
stesso (in tal senso, espressamente, v sent. n.2485/58 e n. 2110/74,
entrambe relative ad istituti privati, ma il principio è da ritenere
operante anche in relazione alla scuola pubblica).
Quanto al precettore dipendente dall'istituto scolastico, osta alla
configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra
precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contratto sociale, un
rapporto giuridico, nell'ambito del quale il precettore assume, nel quadro
del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico
obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l'allievo si
procuri da solo un danno alla persona.
Circa l'onere probatorio, nelle controversie instaurate per il
risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto
scolastico e dell'insegnante, l'attore dovrà quindi soltanto provare che
il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto mentre
sarà onere dei convenuti dimostrare che l'evento dannoso è stato
determinato da causa a loro non imputabile.
7.2.6. Ulteriore precisazione merita di essere fornita, a miglior
chiarimento delle considerazioni svolte in relazione alla sentenza n.
7454/97 (sub n. 6.3.), per quanto concerne gli insegnanti di scuole
statali, in riferimento all' applicazione della disciplina speciale
dettata dall'art. 61 della legge n. 312 del 1980.
Non rileva, a fini in esame, il comma 1, concernente la responsabilità
patrimoniale dell'insegnante (e degli altri soggetti ivi indicati) per i
danni che gli alunni abbiano arrecato direttamente all'Amministrazione
(danneggiando strutture, materiale o arredi).
Va invece preso in esame il comma 2, prima parte, per rilevare che tale
norma prevede la limitazione della responsabilità del personale ai soli
casi di dolo o colpa grave "verso l'Amministrazione che risarcisca il
terzo dei danni subiti per comportamento degli alunni sottoposti alla
vigilanza", e va quindi intesa, con stretta aderenza alla lettera della
norma, nel senso che il limite è fissato "verso l'Amministrazione" e non
verso i terzi. Si tratta, quindi, di un limite destinato ad operare
nell'ambito dell'eventuale giudizio dì rivalsa che l'Amministrazione
intraprenda contro l'insegnante davanti alla Corte dei conti, dopo aver
subito una condanna a favore del terzo danneggiato.
Non può pertanto condividersi la tesi secondo cui la norma ora richiamata,
ponendo la menzionata limitazione, avrebbe escluso l'applicabilità della
presunzione di responsabilità ex art. 2048, comma 2, anche nelle
controversie di risarcimento danni per culpa in vigilando promosse da
terzi nei confronti degli insegnanti statali (così la sent. n.7454/97), ed
addirittura anche nei confronti dell'Amministrazione (così la sent. n
2463/95)
Per quanto concerne l'Amministrazione, è sufficiente notare che il citato
art. 61 era ispirato da esigenze di tutela verso il personale scolastico,
e non già verso 1'Amministrazione, per cui eccede manifestamente le
finalità della norma volgerla a tutela di quest'ultima, esentandola, senza
plausibile ragione, dalla presunzione di cui all'art. 2048, comma 2 (nei
limiti in cui è operante), nei giudizi di responsabilità connessa
all'attività di vigilanza sugli alunni promossi da terzi danneggiati, così
determinando un ingiustificato aggravio, sul piano probatorio, della
posizione processuale del danneggiato.
Quanto agli insegnanti, la sottrazione degli insegnanti statali alle
conseguenze, ritenute troppo gravose della affermata applicabilità nei
loro confronti (per costante giurisprudenza) della presunzione di cui
all'art. 2048, comma 2 (nei limiti in cui è operante), nei giudizi di
danno per culpa in vigilando, è realizzata con la legge n. 312 del 1980
non già sul piano sostanziale, incidendo sull'operatività dell'art. 2048,
comma 2, nei detti giudizi, perché una siffatta volontà non emerge dal
tenore dell'art. 61, comma 2, prima parte, che riguarda solo il giudizio
di rivalsa tra Amministrazione ed insegnante, bensì esclusivamente sul
piano processuale stabilendo, nel comma 2, seconda parte, che "salvo
rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al
personale medesimo nelle responsabi1ità civili derivanti da azioni
giudiziarie promosse da terzi".
Quest'ultima norma, secondo la concorde opinione della dottrina e della
giurisprudenza (sent. n. 2463/95; n. 7454/97; n. 6331/98), esclude infatti
in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente
convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in
vigilando (in tal senso si è pronunciata anche la Corte costituzionale,
con la sentenza n. 64/92, che ha escluso che tale privilegio processuale
sia in contrasto con l'art. 26 Cost.).
La tutela opera quindi sul piano strettamente processuale, mediante
l'esonero dell'insegnante statale dal peso del processo, nel quale unico
legittimato passivo è il Ministero della pubblica istruzione. E poiché la
norma in esame non pone distinzioni circa il titolo, contrattuale o
extracontrattuale (nei sensi precisati sub n. 7.2.5.), dell'azione
risarcitoria vanno condivise (anche se con le diverse argomentazioni
suesposte) le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza n. 7454/95,
ribadendo che la legittimazione passiva dell'insegnante è esclusa non solo
nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno (nella
quale sia invocata, nell'ambito di una azione di responsabilità
extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2), ma anche
all'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a sé stesso (ipotesi da far
valere, per quanto sopra osservato, secondo i principi della
responsabilità contrattuale ex art. 1219).
In entrambi i casi, qualora l'Amministrazione sia condannata a risarcire
il danno al terzo (ed è tale rispetto al successivo rapporto di rivalsa
tra Amministrazione ed insegnante anche l'alunno che sì sia
autodanneggiato), l'insegnante sarà successivamente obbligato in via di
riva1sa soltanto nel caso in cui sia dimostrata la sussistenza del dolo o
della colpa grave
Il diverso titolo di imputazione della responsabilità posto a fondamento
dell'azione risarcitoria contro l'Amministrazione rileverà, ovviamente,
sull' incidenza e la portata dell'onere probatorio, operando, nei
confronti dell'Amministrazione, unico soggetto passivamente 1egittimato,
la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2048, comma 2, solo
nell'ambito e nei limiti sopra precisati.
8. In conclusione, poiché la sentenza della corte territoriale è conforme
all'indirizzo che queste Sezioni unite hanno accolto componendo il
contrasto (sub n. 7.2.4.), il secondo motivo, nella parte in cui è volto a
sostenere l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 2048, comma 2,
risulta infondato.
9. E del pari infondata è la censura rivolta con il medesimo motivo, in
via subordinata, alla valutazione delle risultanze istruttorie, ed in
particolare della prova testimoniale, compiuta dalla corte d'appello al
fine di ritenere non soddisfatto l'onere probatorio gravante sull' attore.
10. La corte d'appello, coerentemente all'individuazione dell'incidenza
dell'onere probatorio secondo il paradigma dell'art. 2043 (individuazione
che nel giudizio in esame resta ferma, poiché il ricorrente ha affidato,
senza esito positivo, la sua doglianza sul punto esclusivamente alla tesi
dell'operatività della presunzione ai sensi dell'art. 2046, comma 2, anche
nel caso di autodanneggiamento), ha rilevato che gravava sull'attore 1'
onere di provare la sussistenza di una condotta colposa, commissiva o
omissiva, ascrivibile alla docente.
Ed avendo ritenuto, con incensurabile apprezzamento, che la dichiarazione,
conforme all'assunto dell'attore, resa dall'unica teste, compagna di
scuola dell'infortunata, era poco credibile, in considerazione della poca
affidabilità del ricordo di fatti risalenti nel tempo (circa otto anni
~rima della deposizione) e, per di più, percepiti quando la teste era poco
più che una bambina, ha conseguentemente concluso che, venuta meno l'unica
prova offerta dall'attore, la domanda doveva essere rigettata.
11. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione
dell'art. 2735 c.c., concernente la confessione giudiziale e dell'art. 116
c.p.c., concernente la valutazione delle prove, nonché omessa,
insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi.
Sostiene il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha attribuito
valore di confessione alla denuncia di sinistro inoltrata alla R.A.S. dal
preside della scuola media e sottoscritta dal padre dell' alunna.
12. Il motivo è inammissibile.
La censura non riguarda un punto decisivo. Come già rilevato, la ravvisata
inattendibilità dell'unica prova testimoniale raccolta è di per sé
sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda, per totale carenza di
prova. Risulta quindi non determinante, nell'economia della decisione,
l'ulteriore riferimento alla denuncia di sinistro a suo tempo inoltrata
alla R.A.S. dal preside della scuola media, e sottoscritta anche dal padre
dell'alunna, nella quale si riferiva che l'alunna, mentre si recava dal
suo banco verso la lavagna, era scivolata riportando lesioni.
13. In conclusione il ricorso è rigettato.
14. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili
della Corte di cassazione, il giorno 8.2.2002.
Depositata in Segreteria
oggi, li 27 giugno 2002
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