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Sentenza
della Corte di Cassazione n. 6331/98 del 26 giugno 1998
Responsabilità per
danni agli studenti
Svolgimento del processo
[omissis] in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul
minore [omissis], convennero innanzi al tribunale di Milano il ministero
della pubblica istruzione, del quale chiesero la condanna al
risarcimento dei danni, previo accertamento della responsabilità del
personale preposto alla sorveglianza degli alunni nel circolo didattico
[omissis] di Milano, ai sensi dell'art. 2048 cc, sull'assunto che
durante la ricreazione pomeridiana il minore, alunno di scuola del
circolo, era stato «sgambettato», in assenza dell'insegnante, dal
compagno [omissis] e nella caduta si era rotti i denti incisivi
superiori.
Il ministero, costituitosi in giudizio, dedusse che la caduta si era
verificata accidentalmente alla presenza dell'insegnante e chiese il
rigetto della domanda.
Il tribunale ritenne la responsabilità del ministero e lo condannò
al risarcimento dei danni, che quantificò in lire 11.782.000.
A seguito di gravame del ministero la Corte d'appello di Milano, con
sentenza resa il 5/7/1994, rigettò la domanda.
Considerò la Corte che, dopo aver ricondotto la fattispecie all'art.
2048 cc, i primi giudici avevano ritenuto sufficiente a fondare la
responsabilità del ministero il fatto che l'infortunio si era
verificato nel periodo dell'affidamento del minore al personale della
scuola.
Secondo la Corte:
1) l'art. 2048 cc presuppone l'accertamento che il danno è provocato
dal minore e non, come nella specie, al minore;
2) la «responsabilità oggettiva» posta da tale disposizione
esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento psicologico (culpa in
vigilando) del fatto, illecito dei precettori e insegnanti e non pure
della prova, mancata nella specie, della derivazione dell'evento lesivo
dalla condotta del minore, identificato come autore dell'illecito;
3) dall'interpretazione della domanda risultava escluso che gli
attori avessero dedotto la violazione dell'obbligo di vigilanza connesso
all'affidamento;
4) in tal caso, peraltro, essi avrebbero dovuto provare, oltre alle
modalità del fatto, il difetto di vigilanza.
Propongono ricorso per cassazione [omissis] e [omissis] sulla base di
due motivi, illustrati con memoria.
Resiste con controricorso il ministero.
Motivi della decisione
Il ministero deduce che la notificazione del ricorso è nulla per
essere stata eseguita presso l'avvocatura distrettuale dello stato
anziché presso l'avvocatura generale in Roma.
In effetti, la notificazione del ricorso per Cassazione eseguita
presso l'avvocatura distrettuale è nulla; si tratta, peraltro, di
nullità che, a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità
dell'art. 11, comma 3, del rd 30/10/1933, n. 1611, intervenuta con
sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967, si deve ritenere
sanata con effetti ex tunc dalla costituzione in giudizio
dell'amministrazione destinataria (cfr. Cass. 13/9/1996, n. 8270, Cass.
15/3/1995, n. 3023; Cass. 19/12/1990, n. 12029).
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano errata applicazione
dell'art. 2048 cc.
Sostengono che il giudice di appello ha erroneamente rigettato la
domanda per carenza di attività istruttoria, essendo essi tenuti, ai
sensi dell'art. 2048 cc, a provare soltanto che il minore ha riportato
le lesioni nel periodo in cui è rimasto affidato al personale della
scuola; prova largamente superata dalle ammissioni del ministero e,
comunque, desumibile da una serie di elementi indiziari; sarebbe stato,
viceversa, onere del ministero fornire la prova liberatoria attraverso
la dimostrazione di aver adottato ogni misura idonea a evitare
situazioni di pericolo.
Con il secondo motivo, che costituisce completamento del primo, i
ricorrenti lamentano che il giudice di appello li abbia onerati «della
prova relativa all'individuazione della conditio sine qua non
dell'incidente»; deducono che, in realtà, essi non erano tenuti a
fornire alcuna prova, essendo pacifico il fatto da provare, e cioè che
il minore ha subito lesioni nel periodo di affidamento al personale
scolastico; sostengono che l'art. 2048 cc attua una forma di inversione
dell'onere della prova, stabilendo la presunzione che l'evento dannoso,
verificatosi durante l'affidamento, è dovuto a inosservanza del dovere
di vigilanza e prevedendo il superamento della presunzione con la
dimostrazione dell'impossibilità di impedire l'evento.
I motivi, che si esaminano congiuntamente per il rapporto di
complementarietà, sono fondati.
Nella mutata realtà sociale il principale ambito di applicazione
della responsabilità prevista dall'art. 2048, comma 2 cc è diventato
la scuola, con coinvolgimento diretto della pubblica amministrazione o
del privato che la gestisce.
La responsabilità della pubblica amministrazione è costruita come
riflesso di quella del personale scolastico.
Lo strumento tecnico-giuridico adoperato è il rapporto organico, che
comporta immedesimazione dell'attività dell'organo con quella della
pubblica amministrazione (cfr., fra tutte, Cass. 9/4/1973, n. 997).
La tendenza legislativa è nel senso della sostituzione
dell'amministrazione al personale scolastico quale soggetto passivo
dell'azione di danno.
Ne sono espressione la legge 11/7/1980, n. 312, e le successive
disposizioni (dlgs 16/4/1994, n. 297), che, diversamente da quanto
sostenuto dal pm, non limitano la responsabilità verso il danneggiato
ai casi di dolo o colpa grave, ma concedono azione allo stesso nei
confronti della sola amministrazione, con esclusione dell'azione verso
il personale scolastico, stabilita dalla legislazione precedente (T.u.
del 1957, artt. 22 e 23) e con previsione dell'azione di rivalsa
dell'amministrazione, che abbia risarcito il danno, limitatamente alle
ipotesi di dolo o colpa grave del detto personale.
In dottrina si è prospettata l'idea che prevalente funzione della
responsabilità per i danni cagionati dall'allievo sia quella di
garanzia; in giurisprudenza si continua a costruire la responsabilità
sull'obbligo di sorveglianza dell'allievo e a fondare la fattispecie
risarcitoria sulla presunzione di negligente adempimento di esso (cfr.
Cass. 1/8/1995, n. 8390).
L'obbligo di sorveglianza è funzionale alla conservazione della
disciplina nella popolazione scolastica e, in tale ambito,
all'impedimento di atti causativi di danno (cfr. Cass. 4/3/1977, n.
894).
La fonte dell'obbligo può essere indifferentemente negoziale o
legale e, a dimostrazione di questa ambivalenza, si è osservato che la
fattispecie risarcitoria trova applicazione nei confronti dei genitori,
pur essendo i medesimi titolari di un potere-dovere di diritto familiare
(cfr. Cass. 6/2/1970, n. 263).
Per l'amministrazione scolastica l'obbligo scaturisce
dall'affidamento del minore per ragioni di istruzione e da tale
caratteristica si argomenta ulteriore giustificazione dell'operatività
della presunzione, rilevandosi che all'obbligo dell'insegnamento
invariabilmente si affianca quello di completamento e integrazione
dell'educazione familiare (cfr. Cass. 6/2/1970, n. 263).
Il limite esterno della responsabilità è costituito dalla
dimensione temporale dell'obbligo.
È ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si
estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola
a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo
il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590;
Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume
contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr.
Cass. 4/3/1977, n. 894).
La questione della direzione dell'obbligo è stata risolta nel senso
che esso mira a impedire non soltanto che l'allievo compia atti dannosi
a terzi, siano o meno coetanei ed estranei all'ambito scolastico, ma che
resti danneggiato da atti compiuti da esso medesimo (cfr. Cass.
3/2/1972, n. 260; Cass. 1/8/1995, n. 8890).
Il limite interno della responsabilità è rappresentato
dall'impossibilità di impedire il fatto dannoso.
In dottrina si registrano tendenze mitigatrici del sistema della
responsabilità, pur nel rispetto della tutela risarcitoria dei
danneggiati.
In conclusione, l'amministrazione scolastica è responsabile in via
diretta dei danni che il minore cagioni a terzi o a se medesimo nel
tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale dipendente,
salvo che non provi che non è stato possibile impedire il fatto (cfr.
Cass. 4/3/1977, n. 894; Cass. 10/2/1981, n. 826; Cass. 1/8/1995, n.
8390).
L'onere probatorio del danneggiato, sia esso un terzo o il minore
medesimo, si esaurisce nella dimostrazione che il fatto si è verificato
nel tempo in cui il minore è rimasto affidato alla scuola, bastando
questo a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza
dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione
scolastica la prova liberatoria, che consiste nella dimostrazione che è
stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea
a impedire il fatto, e cioè quel grado di sorveglianza correlato alla
prevedibilità di quanto può accadere (cfr. Cass. 22/1/1990, n. 318).
Nella specie, la sentenza impugnata ha escluso che la responsabilità
prevista dall'art. 2048, comma 2 cc, si riferisca al danno, che si
procuri il minore con atti da lui medesimo compiuti e ha, inoltre,
ritenuto che i danneggiati non hanno assolto l'onere di provare «il
nesso causale fra la condotta del minore identificato come autore del
fatto illecito e l'evento lesivo», incorrendo nel duplice errore di
limitare l'ambito della responsabilità e di aggravare l'onere
probatorio dei danneggiati.
La sentenza va pertanto cassata, con rinvio per nuovo esame ad altra
sezione della Corte d'appello di Milano, che si atterrà al seguente
principio: «Il ministero della pubblica istruzione è tenuto a
risarcire il danno che si dimostri essere stato subito da terzo a opera
di minore affidato a personale scolastico da esso dipendente o dal
minore stesso in conseguenza di atto da lui compiuto nel periodo del suo
affidamento alla scuola, sempre che non dimostri l'impossibilità di
impedire l'evento».
Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, a regolare le spese di
questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte
d'appello di Milano.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione
civile della Corte di cassazione il 21 ottobre 1997.
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