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Responsabilità
incidenti alunni
REPUBBLICA
ITALIANA
LA CORTE DEI
CONTI
SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SENTENZA N°
40/98 – R del 15/5/1998
Con invito emesso ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 15
novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14
gennaio 1994, n. 19 e notificato all'interessata in data 6 maggio 1996,
la Procura regionale per la regione Lazio comunicava alla insegnante
Sig.ra P. A., già dipendente del Comune di Roma, lo svolgimento di una
istruttoria avente ad oggetto le conseguenze dannose derivanti
dall'infortunio occorso all'alunno D. P. Questi, mentre frequentava, per
l'anno scolastico 1985/86, un corso integrativo di attività
parascolastiche gestito dal Comune di Roma, in data 21 novembre 1985,
alle ore 16,30, era caduto nella tromba delle scale della scuola
elementare "G. M.", riportando gravi conseguenze invalidanti,
per le quali il Tribunale civile di Roma aveva pronunciato condanna al
pagamento (a carico del Comune di Roma e della insegnante Sig.ra P. A.)
della somma di lire 113.072.800 in favore dei genitori del ragazzo,
esercenti la patria potestà sul minore, nonché della somma di lire
2.500.000, in proprio e di lire 4.000.000 per spese di causa, più gli
interessi legali fino al saldo. Con deduzioni scritte trasmesse in data
8 luglio 1996 l'invitata faceva presente che il giorno dell’incidente
aveva accompagnato gli alunni all'uscita ed era poi tornata a casa,
apprendendo più tardi dell'infortunio da una telefonata del direttore,
dichiarava quindi di non essere in grado di conoscere le modalità della
caduta, confermando la sua convinzione di avere accompagnato fuori tutti
gli alunni, di essere uscita dopo il segnale della campanella e di avere
firmato per l’orario di uscita delle 16,30.
Con atto di citazione, emesso dopo avere acquisito la
testimonianza della Sig.ra F. P., madre dell'infortunato, la Procura
regionale ha citato in giudizio la Sig.ra A. P., chiedendo la sua
condanna al pagamento in favore dell'erario comunale della somma di lire
11.958.280, corrispondente al 20% dell'effettivo danno a lei imputabile
(la metà dell'intero),restando l'altro 80% equamente addossato all'Amministrazione.
Tale richiesta si basa sulla riconosciuta sussistenza della colpa grave,
in quanto l'insegnante, nel pieno esercizio delle sue funzioni
istituzionali, svolte nei riguardi di soggetti di minore età (nove
anni) ha mancato di porre in essere una seria ed accurata sorveglianza
degli alunni ad essa affidati ed irresponsabilmente ha lasciato il
proprio posto di lavoro senza curarsi che i bambini fossero tutti
effettivamente usciti dalla scuola, causando così le premesse per il
verificarsi dell'incidente. (…)
Secondo la difesa, nel caso di specie, l’alunno è
caduto nella tromba delle scale per esservi stato spinto da un suo
compagno. Tale evento, per la repentinità ed imprevedibilità da cui è
caratterizzato, non avrebbe comunque consentito alla Signora P.A. di
porre in essere un tempestivo ed efficace intervento.
In via subordinata, i difensori chiedono l’esercizio
del potere riduttivo, tenendo conto delle condizioni soggettive della
convenuta, che aveva 64 anni d'età ed una anzianità di 40 anni al
momento dell'infortunio, unico incidente in tutta la sua lunga carriera
di insegnante e che attualmente versa in condizioni di salute precarie.
DIRITTO
La verifica che il collegio è chiamato ad effettuare
nel presente giudizio verte sul titolo della colpa eventualmente
ascrivibile alla convenuta, dovendosi accertare se ricorrono o meno gli
estremi della colpa grave. (…)
L'esame della concreta vicenda e delle circostanze
nelle quali ebbe a verificarsi l'evento dannoso imputato alla convenuta,
quali emergono dal fascicolo processuale, inducono il collegio a
ritenere che la condotta della medesima non può non considerarsi
improntata a grave negligenza, essendo mancate, nell’occasione, quelle
minime cautele che appaiono essenziali per scongiurare i pericoli insiti
nella conduzione o vigilanza su una scolaresca. E' da rilevare in
proposito che il momento dell'uscita dalla scuola dopo la fine delle
lezioni è uno di quelli nei quali con maggiore grado di probabilità
possono verificarsi incidenti, provocati dalla naturale esuberanza degli
alunni, che trova sfogo dopo il periodo di forzata permanenza nell'aula;
in tali momenti, pertanto. maggiormente vigile deve essere l'attenzione
dell'insegnante, essendo prevedibili infortuni del genere di quello
occorso nel caso in esame, indubbiamente favorito anche dal tipo di
percorso (scalinata con una tromba centrale) previsto per l'uscita dalla
scuola. Ciò avrebbe richiesto, nella concreta situazione di fatto in
cui la docente si trovò ad operare, un assiduo controllo sulla
scolaresca tutta, che invece mancò. (…)
L'insegnante non era presente al momento
dell'incidente e di esso fu informata telefonicamente dal preside in
quello stesso pomeriggio del 21 giorno novembre 1985, allorquando, al
termine dell'orario di lezioni, aveva già fatto rientro al suo
domicilio. (…)
Il Collegio, per tali ragioni, ravvisa nella condotta
omissiva della convenuta il connotato della colpa grave, che giustifica
la pronuncia di condanna che si appresta a rendere. Ritiene, nondimeno,
di potere fare uso nella presente controversia del potere riduttivo
previsto dall'articolo 52 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della
Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e ciò
nonostante l'accertata gravità della colpa, che non esclude di per sé
l'applicazione dell'istituto. Per l’esercizio del potere riduttivo
possono considerarsi, oltre la particolare rischiosità dell'attività
di vigilanza sui bambini, che coinvolge il modo in cui è organizzato
tale servizio di vigilanza da parte dell'amministrazione scolastica, gli
elementi addotti dalla difesa concernenti le condizioni soggettive della
convenuta, che aveva 64 anni d'età ed una anzianità di 40 anni al
momento dell'infortunio, unico incidente in tutta la sua lunga carriera
di insegnante e che attualmente versa in condizioni economiche non
floride e patisce di uno stato di salute precario. La condanna viene
pertanto limitata all'importo di lire 5.000.000 (cinque milioni),
comprensive di rivalutazione monetaria.
Sulla somma dovuta competono gli interessi legali, a
decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
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