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L’
art. 23 del CCNL 4/8/95 e l'art. 17 del CCNL 2002/2005, pongono a carico del dipendente assente per
malattia, i seguenti obblighi: 1)
comunicare
l'assenza non oltre
l'inizio dell’orario di lavoro
del giorno in cui essa
si verifica. Tale comunicazione deve essere fatta anche nel caso di
prosecuzione dell'assenza; 2)
inviare per raccomandata A.R. o recapitare a mano il certificato
medico entro 5 giorni dall'inizio della malattia; 3)
farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione durante
le fasce orarie di reperibilità, anche di domenica e giorni festivi,
dalle ore 10,00 alle ore
12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00; 4)
garantire la reperibilità al domicilio anche in presenza di
autorizzazione del medico curante ad uscire; 5)
dare immediata comunicazione all'amministrazione, indicando una
diversa fascia oraria di reperibilità, nel caso il dipendente, per
giustificati motivi o per effettuare visite mediche, debba allontanarsi
dal domicilio comunicato durante le fasce orarie. Nell'adempiere
a tali obblighi, il comportamento del dipendente deve essere improntato al
rispetto del dovere di diligenza. Secondo
la Corte di Cassazione (Sentenza del 14/5/97) il dovere di diligenza
consiste appunto: •
nel comunicare tempestivamente l'assenza; •
nel consentire alla scuola di provvedere alla sostituzione; •
nel consentire l'effettuazione della visita di controllo; •
nel garantire la reperibilità al domicilio. La
diligenza è dimostrata nel rendere effettivo, sia il dovere di
comunicazione dell’assenza, sia il dovere di reperibilità al domicilio. La reperibilità al domicilio è effettiva solo se
il dipendente ha consentito, sia l'accesso immediato nella propria
abitazione, sia l'effettuazione della visita di controllo, senza addurre
pretesti vari sulla eventuale mancata reperibilità. Così
anche nella comunicazione dell' assenza il dipendente non può ritenere di
aver assolto il proprio obbligo comunicando solo l'impedimento, ma il
dovere di diligenza implica che venga data comunicazione anche della
durata dell'assenza e ciò per consentire alla scuola di scegliere le
modalità di sostituzione più opportune in rapporto alla durata
dell'assenza stessa. Quindi,
dal momento che la norma contrattuale consente al dipendente di consegnare
a mano o spedire il certificato medico entro il quinto giorno non è
pensabile che la scuola venga a conoscenza della durata dell' assenza solo
al ricevimento del certificato, che se spedito per posta, potrà essere
recapitato La
norma contrattuale non può essere applicata in palese contrasto con
l'interesse pubblico, cioè con la esigenza di garantire il servizio. La
scuola, infatti, deve provvedere alla sostituzione e ciò può essere
fatto solo se viene a conoscenza della durata dell' assenza. Va
da se, che una cosa è consentire al dipendente un ragionevole lasso di
tempo (5 giorni) per presentare il certificato medico, altra cosa è
consentire al dipendente un'applicazione distorta della norma a danno del
funzionamento della scuola. Il
dovere di diligenza impone al dipendente un comportamento
collaborativo. Per cui non
appena egli viene a conoscenza della prognosi lavorativa deve darne
immediata comunicazione alla scuola con il mezzo più rapido a sua
disposizione. A
proposito del dovere di diligenza che
il dipendente deve tenere durante l’assenza per malattia , si
cita la Sentenza che la Corte di Cassazione
ha adottato in data 09/10/1998 nei confronti di un dipendente che
si era ammalato all’estero. In tale sentenza si legge che il dipendente
per informare il proprio datore di lavoro sull’insorgenza della
malattia, dopo aver mandato un telegramma, doveva accertarsi, anche solo
attraverso una telefonata, che il datore di lavoro avesse effettivamente
ricevuto la comunicazione della malattia e dell’indirizzo dove
eventualmente eseguire la visita fiscale.
Il
C.C.N.L. pone a carico del dipendente, in caso di denuncia di malattia,
l’obbligo di comunicare e provare al datore di lavoro, l’esistenza
dello stato di malattia mediante la
produzione di idonea certificazione medica completa di prognosi tenendosi
altresì a disposizione per eventuali visite di controllo aventi lo scopo
di accertare la sussistenza
della malattia e la conseguente impossibilità di prestare servizio. Il
presupposto dell’assenza per malattia è L’ESISTENZA DI UNA MALATTIA
che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Sulla
richiesta di assenza per malattia è rimessa alla discrezionalità del
Dirigente Scolastico disporre o meno la visita fiscale per accertare
l’esistenza dell’infermità denunciata dal dipendente con il
certificato medico. Ciò
vuol dire che è riconosciuta all’amministrazione la facoltà, e non più
l’obbligo di disporre la visita fiscale. Diversamente
da come avveniva in precedenza la visita fiscale non s’inserisce nel
procedimento di autorizzazione dell’assenza per malattia, nel senso che
non costituisce più un presupposto di legittimità che condiziona
l’emanazione del provvedimento autorizzativo. Qualora
però l’amministrazione ritenga comunque di disporre la visita fiscale
lo può fare fin dal primo
giorno di assenza e anche qualora si dovesse trattare di un solo giorno di
assenza. La
visita fiscale non deve essere in ogni caso disposta nel caso in cui il
dipendente risulti ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati. Visita
di controllo all’estero La Corte di Cassazione con sentenza in data 9/10/1998 ha affermato che rientra nel dovere di diligenza del dipendente che si ammala all’estero, accertarsi (anche mediante una semplice telefonata) che effettivamente il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato malattia e dell’indirizzo dove effettuare la visita fiscale. Visita
fiscale effettuata presso un albergo La Corte di Cassazione con sentenza in data 09/10/1998 ha affermato che è ammissibile che il domicilio del dipendente coincida non già con una abitazione, ma con un albergo. Il tal caso il dipendente ha l’onere di comunicare con precisione l’indirizzo in cui far effettuare l’eventuale visita di controllo. Visita
di controllo nel caso di malattia conseguente
da infortunio sul lavoro La Corte di Cassazione con sentenza in data 02/06/1998 ha affermato che in caso di malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, le fasce orarie di reperibilità, previste per le sole malattie ordinarie, non vanno rispettate.
Il medico incaricato di effettuare il controllo dello stato di malattia deve confermare o meno l’esistenza di una malattia che impedisca la temporanea prestazione del servizio. Nel caso che ritenga esaurita la malattia invita il dipendente a riprendere il servizio per il primo giorno non festivo. Il medico di controllo, ove modifichi la prognosi deve darne adeguata motivazione. Eseguito il controllo, il sanitario deve redigere il relativo referto medico in triplice copia. Due copie sono consegnate giornalmente all’ASL e la terza al dipendente. Nel caso in cui il dipendente non venga reperito al suo domicilio, il sanitario è tenuto a lasciargli l’invito a sottoporsi alla visita di controllo ambulatoriale per il primo giorno successivo non festivo. E’ questo un adempimento dal quale il dipendente non può esimersi se non vuole incorrere nelle gravi conseguenze previste per i casi di assenza arbitraria cui va ricondotta l’ipotesi del mancato accertamento fiscale per fatto imputabile allo stesso dipendente. A questo proposito
va chiarito che l’obbligo di giustificare l’assenza al domicilio
durante la visita fiscale rimane comunque anche se il dipendente si è
sottoposto alla visita ambulatoriale. Contrasto
tra i certificati medici
Nel caso in cui il medico di controllo giudica il dipendente guarito e lo invita a riprendere servizio e il dipendente non riprende servizio ma fa seguire un certificato del medico curante che diagnostica la prosecuzione della malattia. In tali casi la Corte di Cassazione con sentenza in data 3/12/1994 ha affermato che il datore di lavoro ha l’onere di richiedere una seconda visita fiscale.
In
caso di assenza al domicilio comunicato, durante le fasce orarie, senza
giustificato motivo, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 12/9/1983, nr.463
convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983, nr. 638, si incorre
nella perdita del diritto a qualsiasi trattamento economico per i primi
dieci giorni di malattia e nella misura del 50%
per i rimanenti giorni per tutta la durata della malattia, esclusi
i periodi di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di
controllo. I
dieci giorni rappresentano il periodo massimo per i quali è possibile
operare la trattenuta della retribuzione. Beninteso che la trattenuta
stessa dovrà essere commisurata alle effettive giornate di assenza
ingiustificata, se queste sono inferiori a dieci. La
sanzione economica in argomento non riveste carattere disciplinare. Essa
si fonda sulla circostanza obiettiva dell’assenza al domicilio, senza
giustificato motivo, durante le fasce orarie in cui il dipendente aveva
l’obbligo di garantire la propria reperibilità in occasione della
visita di controllo. Ai
fini della operatività della decadenza dal diritto al trattamento
economico è necessario che il medico di controllo constatata l’assenza
del dipendente al proprio domicilio, gli lasci apposita comunicazione
contenente l’invito a sottoporsi a visita ambulatoriale per il giorno
successivo non festivo ed a giustificare l’assenza al domicilio alla
scuola di appartenenza entro il termine di 15
giorni. Decorso
il termine dei 15 giorni senza che l’impiegato abbia prodotto alcuna
giustificazione o, nel quale caso l’avesse prodotta, la stessa fosse
stata ritenuta inidonea a
giustificare l’assenza, l’amministrazione deve procedere alla
trattenuta dello stipendio nella misura sopra specificata dandone
comunicazione all’interessato. La
sanzione della perdita del trattamento economico non è applicabile nei
casi in cui l’assenza al domicilio risulti dovuta a giustificati motivi
che il dipendente ha l’onere di documentare. L’amministrazione
dispone di un ampio margine di discrezionalità nell’individuazione dei
motivi che possono giustificare l’assenza al domicilio durante le fasce
orarie di reperibilità. Si
riporta di seguito la casistica che si è formata a seguito delle sentenze
emanate dagli organi giurisdizionali: Concetto
di giustificato motivo (Corte di Cassazione con sentenza del 11/02/1993)
Si considera giustificato motivo, un ragionevole impedimento, cioè un motivo serio ed apprezzabile che induca a compiere adempimenti non rinviabili oltre le fasce orarie. Prova del giustificato motivo (Corte di Cassazione
con sentenza del 14/04/1994)
La prova dell’esistenza di un giustificato motivo di assenza è a carico del dipendente che dovrà dimostrare il valore delle ragioni poste a base dell’impossibilità di essere sottoposto a visita medica. Guasto
al campanello (Tar Lombardia 17/11/1997, n° 1946) Legittimamente è considerata ingiustificata l’assenza di un dipendente se non sia stato possibile eseguire la visita medica domiciliare per un guasto al campanello dell’abitazione del dipendente stesso. Cambio
di domicilio non comunicato (Tar Abruzzo 07/02/1997, n° 56) La
privazione del lavoratore della retribuzione nella misura intera per i
primi dieci giorni di assenza e, subordinatamente all’esecuzione di una
seconda visita di controllo, in misura della metà per l’intero periodo,
prevista dall’art. 5 del D.L. 12/9/83 n. 463 convertito nella Legge
11/11/83, n. 638, non consegue automaticamente all’assenza del
lavoratore stesso alla visita domiciliare, presupponendo l’esame e la
confutazione delle giustificazioni addotte dall’interessato. Dipendente
che ha dovuto allontanarsi dall’abitazione per motivi di urgenza
(Tribunale di Milano con sentenza del 09/02/1996)
In caso di urgenza, deve considerarsi lecita, l’assenza del dipendente dal domicilio per recarsi dal proprio medico curante per effettuare accertamenti. Dipendente che si trova in cantina al momento della
visita
Può
capitare che al momento dell’accesso del medico il dipendente non si
trovi nella propria abitazione perché magari si è recato in cantina, nel
box, nel solaio, in giardino ecc.. Dipendente
che non ha sentito il campanello al momento della visita
(Corte di cassazione con sentenza del 14/05/1997) Deve considerarsi come assenza al domicilio il dipendente che, pur in casa, non ha sentito il campanello, perché impegnato a fare la doccia. Secondo la Corte il comportamento del dipendente assente per malattia deve essere improntato a diligenza, la quale consiste nel consentire la visita di controllo. Mancata
comunicazione del cambio di domicilio (Corte di Cassazione con sentenza
del 16/11/1996) La mancata effettuazione della visita di controllo per cambio di domicilio non comunicato o per l’inesatta comunicazione del proprio domicilio configura l’ipotesi dell’irreperibilità al domicilio. Assenza
dal domicilio per cure fisioterapiche (Corte di Cassazione con sentenza
del 23/07/1998)
L’assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi. Assenza
dal domicilio per recarsi dal medico curante (Corte di Cassazione con
sentenza del 04/03/1996) Deve considerarsi giustificata l’assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per accertamenti urgenti. Assenza
dal domicilio per accompagnare la moglie (Corte di Cassazione con sentenza
del 03/08/1995) Non può considerarsi una valida giustificazione l’assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità per accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente, a fare la spesa, ciò sia per pochezza della giustificazione, sia per l’estrema facilità di avvalersi di altri orari. Visita
ambulatoriale (Corte di cassazione con sentenza del 14/09/1993) Non è infrequente il caso del dipendente che, risultato assente alla visita domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di parte. In tal caso la trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l’assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo. La visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l’assenza al domicilio, ma solo quello di certificare l’effettività della malattia e di valutarne la durata.
Assenza dal domicilio (Tribunale di Bassano del Grappa del 2/05/2002) Il Tribunale con la decisione in esame ha ritenuto che la visita di controllo disposta dall'amministrazione, qualora non sia stata in concreto effettuata a causa dell'assenza del dipendente, l'assenza stessa può considerarsi giustificata solo nel caso in cui sia stata determinata da ragioni che rendano indifferibile la presenza del dipendente. Il dipendente a giustificazione dell'assenza al domicilio aveva sostenuto di essersi recato presso un ambulatorio per effettuare una visita medica. Il Tribunale, rilevato che l'orario dell'ambulatorio copriva un arco di tempo che andava dalle ore 9,00 alle ore 13,00, quindi superiore alle fasce orarie di reperibilità, rigettava il ricorso dando ragione all'INPS che aveva trattenuto la retribuzione. Questa decisione del Tribunale si conforma all'orientamento consolidato tenuto dalla Corte di Cassazione, secondo il quale, perché l'assenza al domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, sia giustificata, non è sufficiente la prova della necessità della visita medica, rendendosi indispensabile anche la prova dell'indifferibilità della stessa.
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